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Ricetta bianca dematerializzata: scadenze e operatività per i farmacisti. Ecco le novità
La ricetta bianca dematerializzata è ai nastri (almeno sulla carta): lunedì 31 gennaio è fissato l'avvio ufficiale e le Regioni che, secondo il cronoprogramma, potrebbero essere tra le prime a partire sono otto. E, se per i medici prescrittori non c'è obbligo di abbandonare la carta, secondo quanto prevede la cornice normativa, le farmacie dovranno essere comunque pronte a ricevere e spedire ricette dematerializzate non a carico del Ssn, indipendentemente dall'effettivo avvio sul territorio di riferimento. Ma come funziona il sistema?
I cronoprogrammi regionali
Le modalità della ricetta dematerializzata non a carico del Ssn sono state definite da oltre un anno, con il Decreto del Ministero dell'Economia del 30 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2021 e la partenza ufficiale è stata fissata al 31 gennaio 2022. Secondo il cronoprogramma, che comunque non è tassativo, le Regioni in partenza in una prima tranche sono Valle D'Aosta, Bolzano, Trento, Veneto, Emilia-Romagna, a cui si è aggiunta la Lombardia, Piemonte e Sicilia; in particolare, queste ultime si appoggeranno al Sac nazionale, mentre le altre al Sar. Per quanto riguarda la Sicilia, da parte dei medici sono state segnalate alcune difficoltà, che potrebbero risolversi a breve. A seguire, ci saranno Friuli Venezia Giulia e Puglia che dovrebbero partire a fine marzo, mentre Basilicata e Sardegna ad aprile. Successivamente potrebbero aggiungersi anche altre regioni. A ogni modo, nelle Regioni che hanno deciso di avviare la dematerializzazione della ricetta bianca, tutti i medici iscritti all'albo possono utilizzare tale sistema - eventuali eccezioni possono essere indicate dalle Regioni -, ma va detto che non c'è nessun obbligo e sarà comunque possibile continuare a utilizzare la carta. Per quanto riguarda le farmacie, è previsto che siano pronte a ricevere e spedire questa tipologia di prescrizione, adeguando i software, indipendentemente dal cronoprogramma della regione di appartenenza. Questo per garantire la gestione delle ricette di cittadini provenienti anche da altre regioni. In merito alla tempistica, va detto comunque che settimana scorsa è stato messo a disposizione un ulteriore aggiornamento delle specifiche tecniche, con la necessità per le software house di nuovi interventi. Le specifiche sono frutto di un continuo confronto tra le rappresentanze delle farmacie, Fofi e Istituzioni.
L'operatività per medici, farmacisti e pazienti
Per quanto riguarda il funzionamento del flusso, la dematerializzazione della ricetta per farmaci non a carico SSN avviene tramite il sistema tessera sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le stesse modalità relative alla ricetta SSN. Come aveva evidenziato di recente Federfarma in una comunicazione, "in fase di prima applicazione, il Ministero della salute ha deciso di escludere i farmaci stupefacenti. Non sono ricomprese le prescrizioni di preparazioni galeniche". Come si legge, poi, sul sito Tessera Sanitaria, "al termine della compilazione di una ricetta bianca elettronica viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un'apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS". Il numero breve o Pin "risulta comodo nel caso in cui il paziente debba dettare il numero di ricetta bianca elettronica al farmacista al momento dell'erogazione dei farmaci. Il farmacista, comunque, leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla".
Il flusso delle ricette ripetibili e le verifiche del Sac/Sar
Il SAC, a ogni modo, "verifica automaticamente, in base al principio attivo prescritto, le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento, e gli elementi obbligatori della ricetta". In caso di ricetta ripetibile, "il cittadino, come avviene con il cartaceo, può utilizzare la stessa prescrizione (lo stesso NRBE) per il numero delle volte indicate dal medico, anche in farmacie differenti". Secondo quanto aveva indicato Federfarma, "gli obblighi di conservazione delle ricette non ripetibili sono assolti mediante la conservazione sul SAC e in ogni caso non sussiste l'obbligo di conservazione del promemoria cartaceo".
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- Scritto da Ordine Farmacisti MC
Obbligo vaccinale over 50: nuovi controlli, sanzioni e adempimenti. Le ricadute per lavoratori e datori
L'obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore dall'8 gennaio ma inizierà a dispiegare i suoi effetti da inizio febbraio, mentre, per i datori di lavoro, ci saranno nuovi adempimenti dal 15. Che cosa cambia nel dettaglio? Come si intreccia tale disposizione con l'obbligo, che era già operativo, per gli operatori sanitari? E quali ricadute ci saranno nella gestione sui luoghi di lavoro?
Obbligo vaccinale over 50: sanzioni e tempistiche per essere in regola
A introdurre la misura è stato il Dl 1/2022 (GU del 7 gennaio), che ha previsto nuove restrizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'obbligo vaccinale è stato esteso a tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età o che li compiano entro il 15 giugno 2022, indipendente dall'attività svolta - vale infatti anche per disoccupati e pensionati -, mentre per gli esercenti le professioni sanitarie sono da tempo operative le norme specifiche. In caso di inosservanza degli obblighi vaccinali è stata introdotta una sanzione una tantum di 100 euro - che vale anche per gli esercenti le professioni sanitarie.
Nello specifico, per quanto riguarda gli over 50, la sanzione si applica: - ai soggetti che al 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; - ai soggetti che a decorrere dal primo febbraio non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dal Ministero della salute (vale a dire con almeno 20 giorni tra la prima e la seconda dose) - ai soggetti che a decorrere dal primo febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi (ad almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario).
La sanzione, come ricapitolato in una recente circolare Fofi, "eÌ effettuata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale, predisposti periodicamente e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria". Anche in questo caso, è confermata la possibilità "che la vaccinazione possa essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute".
Le ricadute in farmacie e parafarmacie: gli adempimenti per i datori
Un tassello in più è previsto per chi lavora, con, di conseguenza, ulteriori adempimenti in capo ai datori: dal 15 febbraio infatti sui luoghi di lavoro, sempre per gli over 50, sarà necessario il Green Pass rafforzato - che derivi quindi da una vaccinazione con ciclo primario o, laddove lo richieda la tempistica, con dose di richiamo, o da guarigione -, per i dipendenti e anche per chi ha contratti esterni. Tale misura dispone sanzioni pecuniarie per chi ne sarà sprovvisto al controllo, dai 600 ai 1500 euro, che raddoppiano se la violazione è reiterata. Chi non avrà il Green Pass rafforzato, a ogni modo, sarà "considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non è dovuta retribuzione o altro".
Tra green pass rafforzato, base ed esenzioni, le casistiche tra i lavoratori
A dover effettuare le verifiche sono, quindi, i datori di lavoro, che "sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo di vaccinazione, nonché il possesso della relativa certificazione verde per i propri lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. In caso di omessa verifica eÌ prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro".
Fino "al 15 giugno i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno". Va ricordato comunque che per gli under 50 le disposizioni non sono state modificate e per accedere al lavoro - salvo che non si rientri in altri obblighi, quali appunto quello relativo agli esercenti sanitari - e per loro resterà sufficiente il Green Pass base (da tampone). Infine, per gli esenti, "per il periodo in cui la vaccinazione eÌ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2".
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- Scritto da Ordine Farmacisti MC