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ECM: ALCUNE COSE IMPORTANTI DA SAPERE

 

ARCHIVIO DEL COGEAPS

Com’è noto, il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ecc.) che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani. In pratica si tratta di un organismo di supporto per gli Ordini e Collegi sanitari per la gestione della formazione ECM.

I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l’evento formativo accreditato, sono obbligati (entro 90 giorni dalla fine dell’evento) a inviare al COGEAPS il flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento, in modo da alimentare la banca-dati del COGEAPS affinché sia costantemente aggiornata.

Il COGEAPS è dotato di una struttura di back office che, in aderenza alla normativa vigente e secondo le indicazioni della Commissione Nazionale ECM, è in grado di acquisire al sistema informatico alcune informazioni sulla formazione individuale ECM quali:

- Crediti per formazione effettuata all’estero;

- Crediti per pubblicazioni scientifiche;

- Crediti per autoformazione;

- Crediti per tutoraggio;

- Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al COGEAPS dall’organizzatore dell’evento;

- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi al COGEAPS dall’organizzatore dell’evento.

In tutti questi casi, il professionista può segnalare al COGEAPS la propria situazione e chiederne l’acquisizione al sistema informatico nazionale. La relativa modulistica e le modalità di inoltro al COGEAPS sono descritte nella sezione di questo sito dedicata all'ECM.

Una volta ricevuta la segnalazione e/o documentazione da parte del professionista, il COGEAPS valuterà il materiale ricevuto e, se conforme alle prescrizioni della normativa vigente, provvederà ad integrare la posizione del professionista con i dati segnalati. Conseguentemente sarà possibile per l’Ordine, una volta soddisfatto l’obbligo formativo, il rilascio del relativo certificato.

 

QUANTI CREDITI SERVONO?

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso siamo nel 2017/2019) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili. Innanzitutto i professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente (2014/2016) possono avvalersi di una riduzione fino a 30 crediti per il triennio corrente ("sconto" di 30 crediti per chi nel 2014/16 ha accumulato almeno 121 crediti; "sconto" di 15 crediti per chi ne ha accumulati da 80 a 120).

Ogni farmacista può controllare il suo personale debito formativo consultando la propria posizione sul sito COGEAPS www.cogeaps.it (previa registrazione), profilare la propria concreta attività professionale (vedi oltre), integrare eventuali dati carenti e inserire eventuali motivi di esonero o esenzione (vedi oltre) e, una volta forniti tutti questi dati, verificare dal sito quant’è il suo debito formativo. Alla fine del triennio, una volta raggiunto questo livello, il debito formativo potrà considerarsi soddisfatto e sarà possibile ottenere da parte dell’Ordine la certificazione di compiuto assolvimento dell’obbligo formativo.

ESENZIONI ED ESONERI DALL’OBBLIGO ECM

La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il medico è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM.

Giustificano l’esonero le seguenti situazioni (che non sospendono l’attività):

- Frequenza di un corso di specializzazione universitario, di un dottorato di ricerca, di un master universitario;

- Frequenza del corso di formazione universitario;

Sono invece cause di esenzione le seguenti situazioni che sospendono l’attività medica:

- Ipotesi di congedo previste dalla Legge sulla tutela della maternità;

- Aspettativa per gravi motivi familiari;

- Richiamo alle armi;

- Cariche pubbliche elettive;

- Permessi per gravi patologie;

- Assenze per malattia.

In tutti questi casi, sia l’esonero che l’esenzione danno diritto a 4 crediti al mese o frazioni superiori a 15 giorni.

In presenza di una delle situazioni sopra elencate, il farmacista è invitato ad inoltrare al COGEAPS la segnalazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il periodo temporale, in modo che il COGEAPS possa ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio e ricordando che in presenza di più motivi di esonero o esenzione i periodi si possono cumulare ma non sovrapporre.

Ad esempio, può accadere che un farmacista nell’arco di un triennio non consegua alcun credito ECM perché iscritto ad una scuola di specializzazione universitaria. Ebbene questa è una situazione perfettamente legittima perché la frequenza della specializzazione esonera dall’obbligo ECM.

 

OBBLIGATORIETA’ DELL’ECM

Fatti salvi i casi di esonero o di esenzione sopra ricordati, ogni iscritto all’Albo è tenuto ad essere in regola con i crediti ECM, come previsto dal Codice Deontologico:

ART. 11
Formazione permanente e aggiornamento professionale

  1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
  2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
  3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall’Ordine.

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO E CREDITI ECM

I farmacisti, che hanno l’obbligo essere iscritti al relativo Albo professionale, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM a decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo. Pertanto, fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione all’Albo, non sussiste l’obbligo di acquisire crediti ECM e se, in tale anno, vengono frequentati corsi accreditati, i relativi crediti ECM non saranno valorizzati.

L’obbligo ECM prosegue ininterrottamente (salvo i casi di esonero o esenzione) fino a che si rimane iscritti all’Albo professionale. Pertanto anche dopo il farmacista che rimane iscritto all’Albo è tenuto ad acquisire i crediti ECM.

 

DOSSIER FORMATIVO

Sempre sul sito COGEAPS, ogni farmacista può volontariamente attivare il proprio Dossier Formativo, cioè dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere, che poi andrà riscontrato con gli eventi effettivamente frequentati oppure seguire il dossier formativo predisposto dalla FOFI.

 

EVENTI REGIONALI

I crediti ECM attribuiti da un provider accreditato a livello regionale (per esempio le ASL) hanno valore a livello nazionale e quindi contribuiscono a pieno titolo all’anagrafica dei crediti ECM del professionista.

 

FORMAZIONE ALL’ESTERO

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.

Per “estero” s’intendono i seguenti Paesi: tutti quelli dell'Unione Europea, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svizzera, Turchia. Eventuali attività formative svolte in Paesi diversi da quelli sopra elencati, attualmente non possono essere oggetto di riconoscimento.

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Pertanto nel caso standard di 150 crediti ECM triennali, non più di 75 potranno essere conseguiti all’estero.

Nel caso in cui un singolo evento frequentato all’estero superi i 50 crediti formativi, sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti (come detto sopra), mentre nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti. Infine, nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (per esempio, se l’attestato riporta 20 crediti per 12 ore di formazione, saranno riconosciuti 6 crediti ECM).

Il professionista, ultimata la frequenza all’estero, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento al COGEAPS che, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà ad inserire i crediti in anagrafica, secondo i criteri sopra descritti.

 

AUTO-FORMAZIONE E AUTO-APPRENDIMENTO

Per i liberi professionisti è prevista la possibilità di acquisire crediti ECM anche per attività di auto-formazione e auto-apprendimento. Con tali termini si intende:

- l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati;

- la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie non predisposti e distribuiti da provider accreditati.

Nel primo caso (materiale formativo approntato da provider accreditati), deve essere prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al professionista vengono riconosciuti i crediti ECM cui ha diritto, che il provider provvede a comunicare al COGEAPS.

Nel secondo caso spetta al professionista autocertificare al COGEAPS le letture effettuate. In questo caso i crediti ECM per auto-formazione non potranno superare il 20% dell’obbligo formativo del triennio.

 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO

Il farmacista che svolge le funzioni di tutor per formazione pre e post laurea prevista dalla legge oppure attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti nei casi consentiti dalla legge, ha diritto ad ottenere 4 crediti Ecm per ogni mese di tutoraggio. Tali crediti, che si cumulano a quelli ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale. L’attività di tutoraggio deve essere autocertificata dal farmacista, pertanto, al fine di semplificare la compilazione del relativo modello di autocertificazione, si trasmette in allegato un fac-simile contenente già l’indicazione del codice dell’obiettivo formativo corretto.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz’ora di lezione e, quindi, di 2 crediti ogni ora di lezione.

Spetta al provider organizzatore dell’evento accreditato comunicare ad AGENAS/COGEAPS i nominativi, oltre che dei partecipanti all’evento in qualità di discenti, anche dei relatori e/o docenti e/o formatori. Il COGEAPS renderà visibili i crediti ECM nell’anagrafica del professionista, nel rispetto dei criteri sopra descritti.

E’ opportuno ricordare che per “docenza” non s’intende l’insegnamento universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. Infatti anche i professori universitari, come ogni altro farmacista, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM.

 

Gestione crediti tramite il portale del COGEAPS

Modello per dichiarazione autoapprendimento

 

 

 

MODULO RICONOSCIMENTO CREDITI ECM TUTORAGGIO

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MODULO RICONOSCIMENTO CREDITI ECM TUTORAGGIO

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