Via libera dal Cdm al Ddl Delega sulle professioni sanitarie
Via libera dal Cdm al Ddl Delega sulle professioni sanitarie
Oggi il testo, dopo lo stop del 4 agosto, è stato approvato Consiglio dei Ministri. Il provvedimento introduce anche forme premiali per la riduzione delle liste d’attesa, misure per contrastare la carenza di personale e governance dell’intelligenza artificiale in sanità. Schillaci e Nordio: “La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva”. IL TESTO
Scudo penale rafforzato e riforma della formazione dei medici di famiglia, nuove regole per gli Ordini professionali e governance dell’intelligenza artificiale in sanità. È quanto prevede il disegno di legge che delega il Governo a riscrivere la disciplina delle professioni sanitarie e della responsabilità professionale. Oggi il testo, dopo lo stop del 4 agosto, è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri. Da un lato si interviene sulla responsabilità penale dei medici, limitandola ai soli casi di colpa grave quando abbiano rispettato linee guida e buone pratiche cliniche; dall’altro si apre alla trasformazione del corso regionale di medicina generale in vera e propria scuola di specializzazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei medici di famiglia e garantire un ricambio generazionale più strutturato.
Accanto a queste misure, la riforma introduce anche forme premiali per la riduzione delle liste d’attesa e misure per contrastare la carenza di personale, la creazione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, l’avvio di strategie di governance per l’uso dell’intelligenza artificiale e una revisione degli Ordini professionali per rafforzarne il ruolo come organi sussidiari dello Stato.“La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva, che a sua volta è conseguente alle numerose e spesso infondate denunce nei confronti dei medici, con ricadute disastrose per l’efficienza del servizio sanitario e per la stessa salute dei cittadini”, commentano i Ministri della Salute e della Giustizia Orazio Schillaci e Carlo Nordio.
“La medicina difensiva, che costa mediamente 11 miliardi l’anno e allunga le liste d’attesa, infatti induce i medici a prescrivere esami costosi, spesso inutili e invasivi, che non soltanto gravano sui bilanci delle ASL ma ritardano gli interventi sui malati realmente bisognosi, che non hanno l’ardire di prospettare ai medici eventuali azioni risarcitorie” continuano i ministri “circoscrivere, come stiamo facendo, la responsabilità penale dei sanitari, non significa affatto favorirne l’impunità. Significa invece porre i medici in condizione di operare con maggiore serenità, dedicandosi senza spreco di energie ai pazienti che necessitano di diagnosi e di cure urgenti ed efficaci. Con questa riforma vogliamo rilanciare le professioni sanitarie e dare risposte efficaci ai nuovi bisogni di salute della popolazione”.
Terminano Schillaci e Nordio: “Si tratta, appunto, di un impegno preso, che abbiamo mantenuto per evitare ulteriori proroghe della normativa vigente. Viene confermata la responsabilità penale per colpa grave per chi esercita la professione sanitaria, ma non si lede in alcun modo il diritto dei cittadini al giusto risarcimento di danni subiti”.“E’ una riforma attesa da anni che punta a contrastare le carenze di organico, a sburocratizzare il sistema e a valorizzare le competenze delle professioni sanitarie – prosegue il Ministro della Salute Orazio Schillaci - . Sono previste misure di sostegno allo sviluppo della carriera e la revisione di percorsi formativi come l’istituzione della Scuola di specializzazione per la medicina generale. Con questa riforma diamo un ulteriore contributo al potenziamento del servizio sanitario nazionale valorizzando le professioni sanitarie per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute dei cittadini”.
Articolo 1 – Finalità e termini di attuazione
Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2026 decreti legislativi per potenziare il SSN, rispettando principi costituzionali, norme UE e diritto internazionale. I decreti saranno predisposti dal Ministero della Salute con altri ministeri competenti e previo parere delle Regioni e delle Commissioni parlamentari.
Articolo 2 – Principi generali
Si prevede il coordinamento delle norme vigenti, l’abrogazione di quelle incompatibili e la revisione del sistema sanzionatorio, per renderlo più coerente e proporzionato.
Articolo 3 – Misure e incentivi per il personale sanitario
Tra le priorità: contrasto alla carenza di personale, ricorso a forme flessibili di impiego degli specializzandi, semplificazione burocratica per il personale sanitario, sicurezza sul lavoro e meccanismi premiali collegati alla riduzione delle liste d’attesa.
Articolo 4 – Competenze professionali
Si punta ad aggiornare le competenze in base ai bisogni di salute e alle nuove tecnologie, istituire un sistema nazionale di certificazione, introdurre una governance dell’Intelligenza artificiale in sanità e rivedere la formazione manageriale.
Articolo 5 – Formazione specialistica
Prevista la trasformazione del corso di formazione in medicina generale in scuola di specializzazione e l’istituzione di nuove scuole per chimici, odontoiatri e biologi, per rafforzare il ricambio generazionale e rispondere a specifiche esigenze del SSN.
Articolo 6 – Ordini professionali
Si introducono correttivi alla legge Lorenzin del 2018, riguardanti competenze, durata dei mandati e valorizzazione del ruolo degli Ordini come organi sussidiari dello Stato.
Articolo 7 – Modifiche al codice penale
L’articolo 7 del testo interviene sul codice penale modificando l’articolo 590-sexies e introducendo il nuovo articolo 590-septies.
- Nuovo 590-sexies: il sanitario che commette reati di lesioni o omicidio colposo nell’esercizio della propria attività è punibile solo per colpa grave, a condizione che abbia seguito linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto.
- Nuovo 590-septies: la norma prevede che nell’accertamento della colpa o del suo grado i giudici tengano conto di una serie di fattori di contesto. In particolare, la scarsità di risorse umane e materiali, le carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario, la complessità delle patologie, la mancanza di conoscenze scientifiche consolidate o di terapie adeguate, nonché la specifica posizione del professionista in contesti multidisciplinari e le condizioni di urgenza o emergenza.
Articolo 8 – Modifiche alla legge Gelli-Bianco
Si precisa che i sanitari devono attenersi anche alle buone pratiche clinico-assistenziali. Viene introdotta la valutazione della colpa alla luce di risorse e condizioni disponibili, e rafforzata l’inderogabilità delle linee guida come norme di riferimento.
Articolo 9 – Coperture
I decreti dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria. L’attuazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo coperture specifiche tramite fondi del Ministero della Salute.
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- Scritto da Alba Scoccia
Nuove disposizioni per il domicilio digitale dei professionisti: automatica la migrazione da INI-PEC a INAD
Nuove disposizioni per il domicilio digitale dei professionisti: automatica la migrazione da INI-PEC a INAD
Il Ministero delle Imprese e l’Agenzia per l’Italia Digitale hanno annunciato che il domicilio digitale dei professionisti registrati in INI-PEC sarà automaticamente trasferito anche nel registro INAD, senza necessità di azioni da parte degli interessati. Il passaggio, previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, semplifica l’accessibilità e l’uso delle PEC anche nella sfera personale.
04 AGO - Importanti novità per tutti i professionisti italiani riguardano la gestione del proprio domicilio digitale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) hanno comunicato che, in ottemperanza all’articolo 6-quater, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il domicilio digitale (PEC) dei professionisti registrati nell’INI-PEC sarà automaticamente trasferito anche nel registro INAD.L'iniziativa non richiede alcuna azione da parte degli interessati e punta a migliorare la coerenza e la fruibilità delle informazioni relative ai domicili digitali, semplificando le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti. Il passaggio riguarda non solo le nuove iscrizioni all’INI-PEC, ma anche quelle già esistenti, con aggiornamenti quotidiani nel registro INAD.Nella fase iniziale del trasferimento, i dati saranno registrati in modo non visibile per 30 giorni, tempo durante il quale il professionista potrà modificare il proprio domicilio digitale, eventualmente eleggendone uno diverso. Dopo questo periodo, il domicilio digitale sarà pubblicato in INAD e potrà essere utilizzato per comunicazioni aventi valore legale, riferite però alla sfera personale e non a quella professionale.Resta comunque sempre garantita al titolare la possibilità di modificare o cessare il proprio domicilio digitale in INAD, secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’AgID.La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), tramite circolare, ha invitato i Presidenti degli Ordini provinciali a diffondere ampiamente la comunicazione tra gli iscritti, assicurando così una corretta informazione sull’aggiornamento normativo e tecnico in atto.
Fonte "Farmacistaonline"
15469 - MIMIT-AgID Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto leg
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Collaborazione tra farmacisti e biologi per rafforzare la rete di prossimità a beneficio dei cittadini. Fofi e Fnob firmano Protocollo d’intesa
Collaborazione tra farmacisti e biologi per rafforzare la rete di prossimità a beneficio dei cittadini. Fofi e Fnob firmano Protocollo d’intesa
L’accordo, firmato dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna, e consegnato al Sottosegretario di Stato, On. Marcello Gemmato, ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini, valorizzando le specifiche competenze professionali, nell’ottica del rafforzamento della rete assistenziale di prossimità.
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) hanno sottoscritto ieri a Roma un protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra farmacisti e biologi per l’esecuzione dei test diagnostici ematico-capillari attraverso l’impiego di strumentazioni POCT (Point-of-Care-Testing). L’accordo, firmato dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna, e consegnato al Sottosegretario di Stato, On. Marcello Gemmato, ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini, valorizzando le specifiche competenze professionali, nell’ottica del rafforzamento della rete assistenziale di prossimità.
L’esecuzione dei test diagnostici POCT da parte dei farmacisti del territorio rientra tra le prestazioni previste nell’ambito della “Farmacia dei servizi”, come disciplinata dal D.lgs. 153/2009, nel rispetto degli standard e dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente Convenzione Nazionale Farmaceutica e delle Linee Guida già predisposte dalla FOFI e che sono in attesa della validazione da parte del Ministero della salute.
In virtù dell’accordo, il paziente che effettua il test ematico-capillare in farmacia riceve un attestato di esito – che non ha valore di referto – riportante i valori registrati ed elaborati dal dispositivo in uso. L’attestato di esito è sottoscritto dal farmacista che assicura il rispetto delle procedure seguite, la corretta conduzione della fase pre-analitica rispetto alle indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura con marchio CE, la scelta del test e la manutenzione della strumentazione. D’ora in poi, inoltre, su richiesta dell’assistito, le farmacie, che abbiano attivato l’apposito collegamento con un laboratorio clinico, potranno trasmettere a quest’ultimo i dati rilevati per il rilascio del referto clinico, sottoscritto dal biologo o dal medico di laboratorio.
“La firma del protocollo d’intesa segna l’avvio di una proficua collaborazione tra farmacisti e biologi, volta a garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile. Mai come in questi anni abbiamo compreso quanto sia importante fare squadra per costruire un servizio sanitario più efficiente e vicino ai reali bisogni delle persone”, ha dichiarato il presidente FOFI, Andrea Mandelli. “La capillarità e la prossimità dei farmacisti – continua – non solo facilitano l’accesso ai servizi sanitari, ma si fondano sulla relazione di fiducia con il cittadino che ci permette di attuare un approccio proattivo alla salute, fondamentale per affrontare le sfide legate all’invecchiamento della popolazione e alla sostenibilità economica del SSN. La collaborazione con i biologi si inserisce in questa visione: assicurare i più elevati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni che ogni giorno eroghiamo ai cittadini, che è la priorità assoluta dei farmacisti e di tutti i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale. Un sincero ringraziamento al Sottosegretario Gemmato per la sensibilità e l’impegno profuso per il raggiungimento di questo importante traguardo di collaborazione interprofessionale”.
“Abbiamo salvaguardato e ribadito le diverse competenze professionali che fanno capo ai Biologi ed ai Farmacisti definendo, al tempo stesso, i loro differenti ruoli e funzioni. Il tutto in sinergia e collaborazione rafforzando, per entrambe le categorie, la professionalità che gli compete”, ha commentato Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB.
L’auspicio è che questo accordo trovi la più ampia adesione di tutti gli attori coinvolti e degli organismi di rappresentanza.
Fonte "Farmacista online"
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Circ. FOFI 15431 e articolo Farmacista online: Ecm. Dalla Commissione arriva la delibera per compensare i trienni passati. Fino a fine anno anche per il triennio 20-22. Premialità per i professionisti virtuosi
Scadenza triennio 2023-2025 - Nuova Delibera CNFC per il recupero debito formativo ECM e in materia di "crediti compensativi".
Sta per terminare il triennio ECM 2023-2025: mancano circa sei mesi al 31 dicembre 2025. La CNFC ha pubblicato una nuova Delibera 1/2025 per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di “crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022. In allegato alla Delibera è stato pubblicato il materiale informativo che illustra le relative modalità e gli strumenti a disposizione nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Tutto il materiale è disponibile nella Circolare FOFI.
FARMACISTA ONLINE
Ecm. Dalla Commissione arriva la delibera per compensare i trienni passati.
Fino a fine anno anche per il triennio 20-22. Premialità per i professionisti virtuosi
Dalla Commissione ECM l’opportunità per i professionisti non in regola con i trienni passati di regolarizzare la propria posizione in maniera definitiva, con scadenza al 31 dicembre 2028. Nulla cambia per il triennio attuale, ma arriva un premio per chi è sempre stato in regola.
11 LUG -
Più tempo per recuperare i crediti dei trienni passati, attivazione del sistema dei compensativi e una premialità confermata per i professionisti virtuosi. Sono i punti principali della delibera che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato il 3 luglio 2025, che risponde finalmente al punto rimasto aperto sulla compensazione dell’obbligo formativo passato. Una grande opportunità per i professionisti preoccupati per la loro situazione nei trienni precedenti di recuperare la propria situazione formativa nella sia interezza.
Nulla cambia per la scadenza del triennio formativo attuale 2023-2025, che rimane fissa al 31 dicembre 2025. Triennio il cui completamento è dirimente per affrontare in sicurezza il 2026; infatti chi non avrà realizzato almeno il 70% dell’obbligo formativo del 2023-2025, rischierà di vedersi rifiutare la copertura assicurativa da parte della propria assicurazione in caso di contenzioso per responsabilità professionale, come stabilito dal decreto attuativo della Legge Gelli Bianco pubblicato a febbraio 2024.
L’acquisizione dei crediti 20-22 e 23-25 e lo spostamento: art. 1
Il primo articolo della DELIBERA stabilisce al 31 dicembre 2025 il termine per acquisire i crediti mancanti per il triennio 2020-2022, oltre che per quello attuale (2023-25). Tutti i crediti acquisiti nel 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati. Il trasferimento dei crediti sarà poi ammesso fino al 30 giugno 2026.
Crediti compensativi e in eccesso per i trienni passati, il regolamento: art.2 e 3
Il secondo e il terzo articolo regolano la certificazione e la compensazione dei crediti per i trienni passati. Si è stabilito che i crediti in eccesso acquisiti dal 2014 e fino alla fine del triennio 2026-2028 potranno essere valutati con la piattaforma Cogeaps e andranno automaticamente a compensare i debiti dei trienni passati dove presenti, senza bisogno che il professionista effettui manualmente lo spostamento crediti. La metodologia, esemplificata nel testo, riporta una situazione simile:
Situazione 2014-2016: +20
Situazione 2017-2019: -40
Situazione 2020-2022: -15
Situazione 2023-2025: +50
In questo caso il saldo totale sarà di +15, ottenendo la certificazione del professionista per tutti i trienni pregressi. Nel caso in cui il saldo totale tra i trienni dovesse essere negativo, il professionista dovrà recuperare il gap tramite crediti compensativi.
Dunque, i professionisti che risulteranno non certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 e non potranno contare sui crediti in eccesso, dovranno acquisire crediti compensativi derivanti da eventi ECM entro e non oltre il 31 dicembre 2028.
Premialità: arriva il riconoscimento per i professionisti virtuosi: art. 4
Infine, il quarto ed ultimo articolo chiarisce la promessa di premialità, già anticipata dal presidente Cogeaps Roberto Monaco. Si stabilisce che per tutti i professionisti sanitari virtuosi, che risultino in regola con l’obbligo formativo di tutti i trienni pregressi in data di pubblicazione della delibera (03/07/2025), si rilasci un bonus aggiuntivo di 20 crediti da imputare al triennio attuale 2023-2025, in scadenza il 31 dicembre.
Per i professionisti certificabili a partire dal triennio 2017-2019 o dal triennio 2020-2022, il bonus sarà invece rispettivamente di 15 e 10 crediti per ciascun triennio (23-25 e 26-28)
Obbiettivo di questa norma è quello di favorire e avvantaggiare la regolarità della formazione e i professionisti certificabili nel tempo.
Fonte "Farmacista online"
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- Scritto da Alba Scoccia