Delibera Ecm, nuove regole in vigore su crediti compensativi, bonus per chi è in regola e scadenza recuperi
Con una nuova delibera, approvata il 3 luglio 2025 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato l’estensione dei termini per recuperare i crediti dei trienni passati, scadenza fissata al 31 dicembre 2025, ha attivato un sistema strutturato di crediti compensativi per regolarizzare le posizioni pregresse e ha formalizzato un meccanismo premiale per chi ha sempre rispettato l’obbligo formativo. Un pacchetto di misure che intende rispondere in modo concreto al problema, ancora attuale, di migliaia di operatori non certificabili per i trienni precedenti.
Più tempo per mettersi in regola: confermata scadenza a fine 2025
Stando alla versione circolante della delibera non ancora pubblicata sul sito della Commissione, la prima misura (Art. 1) riguarda la possibilità di acquisire crediti ECM per il triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025. Una finestra ampia, che recepisce quanto previsto nel Decreto Milleproroghe, pensata per consentire ai professionisti di recuperare eventuali crediti mancanti. La flessibilità si estende anche all’attribuzione di tali crediti con la “possibilità di spostamento dei crediti consentita fino al 30 giugno 2026”.
Crediti compensativi: cosa sono e come funzionano
La delibera regolamenta anche l’acquisizione di “crediti compensativi”, finalizzati a colmare il debito formativo relativo ai trienni precedenti. Nello specifico l’Art. 2 formalizza il sistema dei crediti compensativi spiegano che si tratta di crediti ECM “utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio”. Quindi, un professionista che non abbia completato il fabbisogno del triennio 2017-2019 potrà compensarlo con crediti maturati successivamente.
La certificazione dei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 sarà quindi possibile, anche per chi presenta un debito formativo, ma è “subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa”. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
Eventuali crediti in eccedenza maturati tra i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 saranno utilizzati dagli Ordini, “per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022”.
Premialità: bonus per chi è sempre stato in regola
L’ultimo capitolo (Art. 3) riguarda la premialità a favore dei professionisti in regola con tutti i trienni precedenti al 2023-2025.
In particolare, chi risulta certificabile per il triennio 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 riceverà 20 crediti bonus da attribuire all’attuale triennio formativo e ulteriori 20 crediti 2026-2028.
La premialità sarà modulata in base alla data di inizio dell’obbligo formativo: 15 crediti per chi è tenuto alla formazione solo a partire dal triennio 2017/2019, 10 crediti per chi ha l’obbligo dal triennio 2020/2022. Un riconoscimento concreto per i più virtuosi ma che può rappresentare anche uno stimolo per gli altri operatori a regolarizzare la propria posizione.
In un’intervista pubblicata da Quotidiano sanità, Pierpaolo Pateri membro della Commissione ECM sottolinea che la nuova delibera rappresenta un’opportunità unica “senza sconti” per i professionisti che vogliono regolarizzare la propria posizione formativa, offrendo una possibilità concreta all’ampia platea di professionisti ancora non certificabili. Allo stesso tempo, Pateri riconosce e valorizza l’impegno dei “virtuosi”, ovvero coloro che hanno sempre rispettato l’obbligo formativo, ai quali il bonus vuole essere un segnale di apprezzamento e un incoraggiamento a proseguire su questa strada.
“L’Educazione continua in medicina – afferma Filippo Anelli, Vicepresidente della Commissione ECM – deve essere sempre più cucita sulle esigenze formative dei professionisti. Crediamo sia il momento di restituire un maggior peso nella sua gestione agli Ordini, per il tramite del Co.Ge.A.P.S., per snellire le procedure e sostituire alla burocrazia programmi formativi in linea con le esigenze dei professionisti, così come avviene, del resto, per gli avvocati o per i giornalisti”.
Fonte "Farmacista33"
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Responsabilità civile del farmacista. I chiarimenti della Fofi sull’obbligo assicurativo e adempimenti Ecm I farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all'intern
Responsabilità civile del farmacista. I chiarimenti della Fofi sull’obbligo assicurativo e adempimenti Ecm
I farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all'interno di esse in regime libero-professionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa. Per i farmacisti che operano all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie, l'obbligo assicurativo per la colpa lieve ricade sulla struttura stessa, mentre per la colpa grave il farmacista deve provvedere personalmente alla stipula di una polizza assicurativa.
13 GIU - La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei farmacisti, con particolare riferimento alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave.Obbligo assicurativo per i farmacisti
Secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, i farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all'interno di esse in regime libero-professionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che copra sia i danni causati per colpa lieve che per colpa grave.Per i farmacisti che operano all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, l'obbligo assicurativo per la colpa lieve ricade sulla struttura stessa, mentre per la colpa grave il farmacista deve provvedere personalmente alla stipula di una polizza assicurativa.Verifica delle condizioni contrattuali
La Fofi invita i farmacisti che operano in contesti lavorativi diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private a verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell'obbligo assicurativo.Convenzioni collettive
La Federazione sta attualmente lavorando per la stipula di convenzioni collettive per l'assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti e fornirà aggiornamenti in merito a breve.Obbligo formativo ECM
A partire dal triennio formativo 2023-2025, e quindi dal 2026, le polizze assicurative per responsabilità professionale non saranno efficaci per i farmacisti che non abbiano assolto almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.Per facilitare l'adempimento dell'obbligo ECM, la Fofi, in qualità di provider, ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa gratuita, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale www.fadfofi.com.Attualmente, sono disponibili online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.Inoltre, è possibile acquisire crediti per formazione individuale attraverso l'istituto dell'Autoformazione, per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale, secondo le modalità indicate nella circolare federale n. 15320 del 22 aprile 2025.
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