Ricetta elettronica e farmaci stupefacenti: da circolare Mef-Salute indicazioni operative
Dal ministero della Salute e dal Mef arrivano indicazioni specifiche sulla prescrizione con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E, contenute in una circolare congiunta di cui le rappresentanze di farmacie e farmacisti hanno dato una lettura comunicata a iscritti e associati.
Quali farmaci si possono prescrivere con ricetta dem?
La prima indicazione riguarda la tipologia di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che si possono prescrivere con la ricetta dematerializzata. Stando alla normativa vigente richiamata, risultano "prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali stupefacenti delle sezioni B-C-D-E", "restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali della sezione A con indicazioni diverse dalla terapia del dolore: queste, pertanto, vanno effettuate su ricettario a ricalco".
Sono "escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone".
Modalità attuative: Sar e Sac aggiornati con le liste e sistema bloccante
La circolare fa sapere che il Ministero della salute "rende disponibili al Sistema Ts (Sac) l'elenco dei codici di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) NON prescrivibili con ricetta dematerializzata (Elenco Tab Med Sez A), nonché l'elenco dei codici Aic dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) dell'allegato III-bis prescrivibili con ricetta dematerializzata esclusivamente per indicazione "Terapia del dolore"".
Per i farmaci risultanti in questi elenchi, il Sac avrà un controllo bloccante sul primo elenco, e introduce un controllo dell'indicazione per il secondo elenco. Anche i Sistemi regionali (Sar), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle farmacie "dovranno ugualmente garantire tale controllo", senza adeguamenti non è assicurata la completa dematerializzazione delle ricette.
Per i medici prescrittori le procedure sono le stesse: il rilascio del Numero di ricetta elettronica (Nre) tramite il Sac (anche tramite Sar); il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi e secondo quanto previso dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 651.
Con riferimento alle procedure di prescrizione da parte dei medici, le procedure di dematerializzazione sono le medesime di cui al DM 2/11/2011, attraverso:
• il rilascio del Numero di ricetta elettronica (Nre) tramite il Sac (anche tramite Sar);
• il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del medesimo Dm 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale Covid-19, secondo quanto previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 651.
Validità sul territorio
Nulla cambia nelle modalità di erogazione dei farmaci a fronte della ricetta dematerializzata. Se le Regioni intendono modificare gli elenchi devono provvedere a "inoltrare al Sac la lista dei farmaci da escludere dalla ricetta dematerializzata e relativi aggiornamenti".
Per l'avvio delle procedure, secondo la circolare, gli elenchi devono essere forniti al Sac entro il 30 maggio 2020 e devono essere eseguiti gli adeguamenti dei controlli dei Sar e degli applicativi dei medici prescrittori e delle farmacie. Le prescizioni dei farmaci oggetto della circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.
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Cabina estetica, riapertura da gestire: mettere in sicurezza operatore e clientela
Per chi ha una cabina estetica allestita in farmacia, si aprirà a breve, ed entro la settimana si saprà se è confermata la data del 18 maggio, un nuovo capitolo da gestire per mettere in sicurezza lo spazio e le apparecchiature per l'operatore e per la clientela. Elena Penazzi, farmacista ed esperta in dermocosmesi, ha fatto un primo punto sul suo blog.
Quali protocolli da seguire? Per ora molte domande
Sto cercando, perché sono previdente e organizzata, ma so che lo siamo tutti, e anche perché è logico pensarci, di visualizzare la riapertura della cabina estetica della mia farmacia. Non mi interessa se sarà il primo giugno o prima, ma in questo momento ci sarebbe bisogno di capire svariate cose. Quali metodologie andranno applicate per il funzionamento in sicurezza della cabina estetica? Dobbiamo rivolgerci a chi gestisce centri estetici, alle associazioni di estetiste per capire se a loro è stato dato un protocollo scritto e delineato? Sapranno rispondere alla prima domanda che sorge spontanea: nel numero di persone che possono entrare in farmacia, dovrò calcolare anche la cliente dell'estetista? Quale protocollo di gestione del rischio attuare e quali apparecchiature utilizzare? È obbligatorio l'utilizzo dei camici monouso per l'operatrice? È obbligatorio l'utilizzo di materiale monouso, di autoclave? C'è un minimo o un massimo di persone che possono entrare quotidianamente e quante volte occorre igienizzare la cabina estetica durante la giornata? Solo all'uscita della cliente o occorre sanificare più spesso? Tutto il materiale utilizzato per la cabina estetica dove possiamo trovarlo visto che è praticamente impossibile reperire ad esempio i guanti monouso? Come va gestito l'utilizzo delle apparecchiature, ad esempio il laser? Va ricoperto da una pellicola trasparente che poi viene cambiata dopo ogni utilizzo?
Lo so, sto facendo domande molto banali e me ne verrebbero altrettante in mente, ma finché non avremo un protocollo scritto che dice che cosa possiamo o non possiamo fare, la risposta ognuno se la può dare da solo. Poi nel momento in cui arrivasse un controllo della Guardia di Finanza o dei Nas (in questi mesi ne sappiamo qualcosa di controlli in farmacia vero colleghi?) per la cabina estetica e non mi trovassero in regola, con chi potrei prendermela? Con me stessa perché non mi sono fatta la domanda giusta al momento giusto?
La mia estetista, nonché direttore del centro estetico, si sta informando per tutto quello di cui sopra, ma io sono titolare di farmacia e sono comunque responsabile di ciò che accade nei locali della mia farmacia. Visto che queste cabine estetiche esistono, cerchiamo di non banalizzare la riapertura post lockdown. Di gravi mancanze di protocolli c'è già il Governo da accusare, vediamo di essere migliori di loro.
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Mascherine, Fofi: nessuna responsabilità dei farmacisti
La Fofi prende atto della precisazione del Commissario Straordinario, dottor Domenico Arcuri, che ha confermato come la responsabilità di questa emergenza non possa essere in alcun modo attribuita ai farmacisti. Nei mesi del lockdown, pur tra crescenti difficoltà, i farmacisti italiani hanno continuato a garantire l'assistenza farmaceutica ai cittadini, nei giorni feriali come nelle festività, nelle ore diurne e di notte. Hanno garantito la massima sicurezza possibile all'interno dei presidi e operato per risolvere criticità come la carenza di ossigeno per i pazienti domiciliari e l'applicazione delle nuove regole sulle ricette elettroniche. "In questa crisi abbiamo pagato un pesante tributo in termini di colleghi contagiati e anche uccisi dalla COVID-19, mentre lavoravano al servizio dei pazienti" conclude il presidente della Federazione, Andrea Mandelli. "E voglio credere che sia stata messa la parola fine a illazioni e sospetti assolutamente intollerabili sul nostro operato, che continueremo a svolgere con l'impegno di sempre".
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Fase 2, nuove misure di tutela dei lavoratori. Ecco cosa cambia per la sicurezza nelle farmacie
Mancano quattro giorni all'avvio della cosiddetta Fase 2, quando saranno pienamente in vigore il Dpcm del 26 aprile e il Protocollo condiviso Governo e parti sociali del 24 aprile, che va ad aggiornare quello di marzo. Ma che cosa cambierà per le farmacie, che, essendo servizi essenziali, sono rimaste sempre aperte? A fare il punto una circolare di ieri di Federfarma.
In presenza di misure non adeguate, a rischio prosecuzione attività
Il 4 maggio segna di fatto il passaggio alla cosiddetta fase 2 che prevede un primo allentamento nelle restrizioni. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, «la prosecuzione delle attività produttive» fa il punto la circolare «può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale misura è formalmente richiamata anche dal Dpcm 26 aprile 2020 (art. 2)».
Mentre un punto fondamentale sottolineato nel Protocollo è che «va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali, come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza dei lavoratori».
In generale, «è costituito in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali o, in alternativa, dei comitati territoriali». In ogni caso, «per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative, come per esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro».
Età e comorbidità sono da rilevare. Il ruolo del medico competente
Un altro passaggio di particolare importanza è rappresentato dalla circolare del Ministero della salute di ieri (0014915-29/04/2020), sulle Indicazioni operative relative alle attività del medico competente. «La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica. In questo contesto il ruolo del medico competente si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro». La sua funzione è anche quella di «supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo». In particolare, «eÌ opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed eÌ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione anche all'età o alla presenza di co-morbilità. I lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)».
Le regole per la sanificazione periodica e in caso di contagio
Infine, capitolo rilevante - sottolinea ancora la circolare di Federfarma - riguarda la sanificazione: «è ribadito che l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute (n. 5443 del 22 febbraio 2020), con l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio».
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