chiusura segreteria
Si comunica che la segreteria resterà chiusa fino al 9/10/2020.
Riaprirà lunedì dalle ore 13.00 alle ore 16.00 su appuntamento da prendere tramite whatsapp o telegram al nr. 3270541434
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- Scritto da Alba Scoccia
Vaccinazione antinfluenzale in farmacie Lazio, Federfarma: si proietta l'Italia in Europa
Accogliamo con estremo favore il provvedimento della Regione Lazio che aumenta da 36.000 a 100.000, cioè dall'1,5% al 4% del totale dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalla Regione, le dosi messe a disposizione dei cittadini attraverso le farmacie e che consente alle fasce attive della popolazione, di trovare nelle farmacie il vaccino e, sempre in farmacia, ottenerne la somministrazione. Questo il commento presidente di Federfarma Marco Cossolo a quanto prevede l'Ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
Tutelata la popolazione attiva
«Si tratta di una decisione molto importante - aggiunge Cossolo - perché consente di tutelare la popolazione attiva che studia e lavora e che è più esposta al rischio di contagio del virus influenzale. In questo momento di emergenza legato all'aumento di contagi da Covid è fondamentale ridurre la possibilità di sovrapposizione dei sintomi tra influenza e Covid per evitare il congestionamento delle strutture sanitarie». «È altrettanto positivo il fatto che sia prevista la possibilità di effettuare il vaccino direttamente in farmacia con modalità che saranno definite d'intesa con l'autorità regionale nel pieno rispetto delle norme di sicurezza» prosegue Cossolo.
Garantito servizio capillare e di prossimità ai cittadini
«Le farmacie del Lazio, come del resto quelle di tutta Italia, sono capillarmente distribuite sul territorio e facilmente raggiungibili da tutti i cittadini. Per questo possono dare un contributo importante nell'agevolare l'accesso ai vaccini riducendo gli spostamenti e gli assembramenti. Ringraziamo il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato per aver accolto le proposte di Federfarma, con l'obiettivo di andare incontro alla richiesta dei cittadini di potersi proteggere in modo adeguato dal virus antinfluenzale. Auspichiamo che l'esempio della Regione Lazio sia al più presto seguito dalle altre Regioni, sia per quanto riguarda l'aumento delle dosi destinate alla vaccinazione della popolazione attiva, sia per quanto riguarda la possibilità di somministrare il vaccino in farmacia - conclude Cossolo -. È questa la strada giusta per allinearsi alla maggior parte di paesi europei, dove da tempo il cittadino può vaccinarsi nella propria farmacia di fiducia».
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- Scritto da Ordine Farmacisti MC
Covid-19, incentivo assunzioni: c'è tempo fino a fine anno. Ecco regole e requisiti.
Tra le misure di sostegno a imprese e lavoratori messe a punto durante il periodo emergenziale, c'è anche il bonus per nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto nel cosiddetto Decreto Agosto, ora in fase di conversione in legge. Un bonus che è cumulabile con altre riduzioni di contribuzione e che può essere utilizzato anche per le stabilizzazioni di contratti a termine. Vale la pena fare un punto.
Esonero totale dai contributi per nuove assunzioni o trasformazioni a tempo determinato
Come si ricorderà, tra i tanti interventi a sostegno del lavoro contenuti nel cosiddetto Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto e ora in fase di conversione in legge, che vanno dal blocco dei licenziamenti alla cassa integrazione, è stato previsto anche l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato.
Un primo aspetto da sottolineare è che tale misura è applicabile «per un periodo di sei mesi a decorrere dall'assunzione», che deve essere effettuata entro il 31 dicembre, e prevede un tetto «massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile». Oltre che per le nuove assunzioni, l'esonero è «riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato» e in ogni caso si applica ad operazioni successive al 15 agosto. «È cumulabile con altri esoneri o riduzioni», ma andranno comunque versati «premi e contributi dovuti all'Inail».
Gli esclusi e i limiti di finanziamento. Previsti anche altri sgravi
A essere esclusi dall'esonero, a ogni modo, sono «i contratti di apprendistato», così come «i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa». Per ora, secondo la norma, è stato fissato un tetto a livello complessivo e viene riconosciuto «nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per il 2021». Sarà l'Inps a «monitorare il rispetto del limite di spesa». Qualora si dovessero «verificare scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori». Sul tappeto ci sono anche altri contributi per il lavoro: tra questi l'esonero dei contributi previdenziali anche per le imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione "Covid" a maggio e a giugno e che non ne hanno chiesto una proroga (sul tema è di recente stata pubblicata una circolare Inps). Il bonus è fruibile entro il 31 dicembre per un massimo di 4 mesi con proroga del blocco dei licenziamenti. Anche questo intervento è cumulabile. Mentre, per le imprese che operano al Sud è prevista una ulteriore agevolazione del 30% dei contributi previdenziali da ottobre a dicembre, sempre per garantire la tutela dei livelli occupazionali.
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- Scritto da Ordine Farmacisti MC
Indennità Covid-19, Agenzia Entrate: non tassabile. Enpaf: non entra nel reddito.
L'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 che un Ente nazionale di previdenza ed assistenza eroga una tantum ai propri iscritti in caso di stato di bisogno derivante dal contagio certificato da Covid-19, non è rilevante sotto il profilo fiscale non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. Questo in sintesi la Risposta (n.395/2020) dell'Agenzia delle Entrate a un interpello sul trattamento fiscale applicabile a questo tipo di indennizzo straordinario che conferma per altro quanto la stessa Agenzia rispose all'Enpaf lo scorso 23 marzo sulla stessa materia.
Enpaf: misure straordinarie Covid-19 a sostegno dei farmacisti
A ricordarlo è l'Enpaf, che consultato da Farmacista33, ha commentato la posizione ribadita dall'Agenzia. Enpaf ha menzionato le misure straordinarie a sostegno della categoria per l'emergenza sanitaria da Covid-19, varate con la deliberazione n. 17/2020, "che coincidono con quelle oggetto dell'attuale interpello". L'Enpaf riconosce "un contributo di 11.000,00 euro in caso di decesso, a causa del Covid-19, del farmacista iscritto; un contributo pari a 200,00 euro a favore del farmacista iscritto per ogni giornata di ricovero presso struttura ospedaliera a seguito di positività al Covid-19 un contributo pari a 100,00 euro a favore del farmacista iscritto per ogni giornata di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata disposto dall'autorità sanitaria in seguito di positività al Covid-19; un contributo di 400,00 euro a favore del titolare dell'esercizio in caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia in conseguenza del contagio da Covid-19".
Agenzia: indennità non assume rilevanza fiscale
"Si tratta di misure che sono state adottate nell'ambito dell'art. 12 del Regolamento di assistenza dedicato alle calamità naturali - prosegue a spiegare l'Enpaf - la copertura della spesa è stata accertata nell'ambito dell'apposito "Fondo calamità naturali" delle Sezione Assistenza. Nella deliberazione n. 17/2020, il Consiglio di amministrazione ha già preso posizione sulla esenzione da tassazione dei vari contributi, riconoscendone la natura compensativa dei danni subiti. L'Enpaf aveva già sottoposto all'Agenzia delle Entrate un interpello sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate, a cui l'Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2012 aveva fornito risposte analoghe a quelle contenute nella Risposta n. 395/2020". "Tutti gli interventi previsti in caso di calamità naturali anche quelli di cui alla deliberazione n. 17/2020 - conclude l'Ente - prescindono dalla condizione economico-reddituale del richiedente e del suo nucleo naturale e, dunque, assumono una natura risarcitoria del danno subito (non necessariamente patrimoniale)". E in chiusura ricorda un passaggio della nota di risposta indirizzata dall'Agenzia delle Entrate all'Enpaf: "Non assumono rilevanza fiscale e non sono quindi tassabili le somme non inquadrabili in alcuna delle categorie di reddito sopra citate, né quelle percepite per risarcire una perdita patrimoniale".
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- Scritto da Ordine Farmacisti MC