Ricetta veterinaria elettronica, Ministero chiarisce: tempi rapidi e nessun costo aggiuntivo.
Non ci sono nuovi obblighi rispetto a prima, non aumenteranno le prescrizioni veterinarie, non ci sono nuovi costi per operatori e possessori di animali, nessuna lungaggine nelle procedure: il tempo medio necessario per una prescrizione è di 3 minuti, 2 minuti se si usa la App su smartphone. Queste alcune delle smentite che il ministero della Salute ha ritenuto necessario fare "in risposta ad alcuni articoli comparsi in questi giorni", alcune informazioni fornite sono "informazioni inesatte e fuorvianti per gli utenti e i consumatori".
Obblighi e costi
Non ci sono nuovi obblighi, sottolinea il Ministero, la ricetta veterinaria "resta obbligatoria negli stessi casi in cui lo era prima dell'entrata in vigore della prescrizione elettronica. Quindi non vi è alcun motivo per cui con il formato elettronico il numero delle prescrizioni debba aumentare". E non si introducono "né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti nei sistemi informativi ministeriali".
Il ministero corregge anche chi parla di un aumento del costo delle spese veterinarie per i possessori di animali: "La ricetta veterinaria elettronica non è in alcun modo correlata all'emissione della fattura elettronica, come è stato scritto da più parti. Pertanto, il medico veterinario che prima non si faceva pagare per la semplice emissione di una ricetta cartacea, senza una prestazione clinica, dovrebbe ugualmente non farsi pagare". E precisa: "Il nuovo sistema non va a modificare in alcun modo la gestione fiscale e professionale della prestazione di prescrizione da parte del medico veterinario rispetto all'utilizzo della ricetta cartacea. Il sistema consente, anche, al veterinario di indicare sulla ricetta se si tratta di una prescrizione di farmaci necessaria al prosieguo di terapia, alla cura di una malattia cronica o all'adozione di una nuova terapia". Inoltre, cita la Cassazione (sentenza n. 21972 del28.10.2015) che ha affermato come "in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente, sia giustificabile la gratuità dell'opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale di quelle rese e che siano caratterizzate dalla semplicità delle stesse".
Tempi di gestione
Il ministero sottolinea, infine, di avere letto di disservizi del sistema come causa di lunghezza dei tempi necessari alla prescrizione elettronica: "Il Centro Servizi Nazionale c/o l'Izsam che gestisce il sistema informatico, ha effettuato le verifiche del caso e ha confermato che su un numero di 500.000 ricette emesse dal 1° gennaio 2019, il tempo medio necessario per una prescrizione tramite postazione fissa èstato pari a 3 minuti e tramite App è risultato essere più veloce, pari a circa 2 minuti".
E conclude ricordando le due note informative, trasmesse a Regioni, Province autonome e alle Associazioni di categoria, e pubblicate sul sito istituzionale e il corso Fad con le Federazioni nazionali dei veterinari e dei farmacisti, accessibile dal sitohttps://www.ricettaveterinariaelettronica.it/, oltre che da quelli delle due Federazioni.
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Ecm e sanzioni, giro di vite dai medici. Ecco la situazione dei farmacisti.
Mentre la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) per chi non è in regola con gli obblighi formativi riconferma, a partire in particolare dall'anno prossimo, la stretta su controlli e sanzioni, è acceso il dibattito tra i professionisti della sanità sulla necessità e l'opportunità di strutturare strategie sanzionatorie più stringenti per aumentare l'aderenza a quanto previsto dalle norme. Ne abbiamo parlato con il referente della formazione per la Fofi, nonché membro della Commissione nazionale Ecm, Giovanni Zorgno, con il quale abbiamo fatto un punto sulla situazione dei farmacisti e sul Dossier formativo di gruppo. «L'anno scorso» ha spiegato a Farmacista33 Zorgno, che è anche presidente dell'Ordine di Savona, «sono state introdotte alcune novità che rendono difficile, al momento, capire quanto sia la aderenza agli obblighi da parte dei farmacisti. In particolare, con la possibilità di spostare i crediti dal triennio in corso (2017-2019) al triennio concluso (2014-2016) - che sarà attiva fino a fine anno - non potremo avere un quadro preciso di nessuno dei due trienni fino a quando non verranno caricati da parte di Agenas tutti i crediti di fine anno. Il che significa che indicativamente fino a marzo dell'anno prossimo non sapremo quanti farmacisti si sono formati e che percentuale di crediti hanno realizzato rispetto al fabbisogno totale. Senza questo scenario, d'altra parte, diventa difficile avviare ragionamenti in merito a obiettivi, controlli e sanzioni e definire qualsivoglia strategia. Per ora, l'approccio che stiamo perseguendo è quello di fornire ai farmacisti strumenti che rendano il più possibile flessibile e adattabile alle esigenze di tutti la formazione Ecm, insistendo molto anche sul concetto che se si vuole essere all'altezza del paziente e dell'evoluzione del sistema salute, oggi, è imprescindibile formarsi».
Mentre «la strategia vera e propria per aumentare l'aderenza verrà caso mai elaborata una volta che avremo dati certi».
Quanto agli strumenti messi a disposizione per avvicinare i farmacisti alla formazione Ecm «ricordiamo, in primo luogo, il Dossier formativo di gruppo e la piattaforma strutturata dalla Fofi, che ha reso disponibili dall'inizio del triennio a oggi 15 corsi Fad gratuiti per un totale di 107 crediti. Abbiamo anche dato grande impulso allo strumento dell'autoformazione, che oggi può coprire il 20% del fabbisogno, sensibilizzando anche gli Ordini provinciali, e cercato di spingere sull'istituto del recupero dei crediti da un triennio all'altro».
Quanto ai prossimi step, «per quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti di offrire Fad gratuiti a copertura della coerenza del 70% del Dossier formativo di gruppo (per un totale di 98 crediti). Questo triennio è stato un po' un banco di prova per il Dossier formativo di gruppo. Ora, stiamo pianificando i corsi per l'anno prossimo, che avranno quindi durata di un intero anno».
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Ricetta veterinaria elettronica e sostituzione in farmacia: Ministero fa chiarezza.
Con l'obbligo della ricetta veterinaria elettronica a regime da alcuni giorni, sono emersi i primi dubbi e criticità, su cui i farmacisti si confrontano anche sui social, in particolare. Uno dei temi emersi riguarda la possibilità di sostituzione, da parte del farmacista, in caso di indisponibilità del medicinale prescritto dal veterinario, su cui il ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti con casistiche che si potrebbero verificare in farmacia.
Intanto, con una nota esplicativa, il dicastero ricorda i rispettivi obblighi delle due figure professionali coinvolte: il veterinario "è tenuto a prescrivere la confezione con unità posologiche adeguate alla terapia ed al numero di animali". Il farmacista "fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione".
Rifacendosi, poi, la normativa sui medicinali veterinari (dlgs 193/06) individua due fattispecie in cui si può valutare la sostituzione. In un primo caso, il farmacista può "valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica", quindi "può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione". In tal caso, precisa il Ministero, "non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione".
Se, invece, sussiste l'urgenza di inizio della terapia e il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, il farmacista "può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione" e, precisa il Ministero, questo tipo di sostituzione "deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi".
Possibili casi di sostituzione
La nota riporta anche alcune casistiche di situazioni che si possono verificare in farmacia e la relative modalità di gestione.
- In caso di soluzioni perfusionali (soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III), a parità di composizione quali-quantitativa, a prescindere dalla specie animale di indicazione, per il Ministero è considerato "lecito effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare di autorizzazione, purché sia mantenuta la tipologia di confezione prescritta (500 ml, 250 ml e così via). In questo caso non è necessario l'assenso del medico veterinario".
- In caso di farmaci di importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia ma importati da un altro Stato membro, rietichettati e venduti sul mercato italiano, "la sostituzione è considerata lecita senza l'assenso del medico veterinario, purché sia non svantaggioso da un punto di vista economico per l'acquirente".
- Non è invece lecita la sostituzione del medicinale prescritto con uno con la stessa forma farmaceutica ma diverso dosaggio, chiesta al farmacista per motivi di maggiore economicità: per il Ministero si tratta di "uno scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria".
- Infine, in caso di prescrizione di un medicinale umano in deroga è considerata lecita la sostituzione con il corrispondente medicinale generico.
Farmaci non più in commercio: "ripulire" i data base
Alla luce di questi chiarimenti, inviati, tra gli altri, alle associazioni distributori, di veterinari, di produttori, di titolari di farmacia e di parafarmacia e alla Federazione degli Ordine dei farmacisti, la Federfarma oltre a evidenziarne i punti essenziali, plaude alla decisione del Ministero di ampliare la possibilità per la farmacia di sostituire il farmaco prescritto, non solo con i generici ma anche con i farmaci di importazione parallela, anche in considerazione del fatto questi ultimi "cominciano ad essere presenti in buon numero sul mercato, forse in misura anche superiore ai farmaci generici".
Ma sottolinea anche che, dal momento che la sostituzione "sarebbe lecita solo se effettuata con una confezione di farmaco di unità posologiche uguale o inferiore a quello prescritto in ricetta" si crea un problema "poiché in alcuni casi, le Rev emesse in questi primi giorni di applicazione, recano prescrizione di farmaci con Aic non in commercio mentre ne esiste altra confezione ma con numero di unità posologiche differente". Ed è con questo razionale che ha richiesto che il Ministero e l'Istituto zooprofilattico di Teramo provvedano a eliminare dalle proprie banche dati tutte le confezioni non in commercio". Su questo aspetto, per altro, la nota del ministero ricorda che i titolari di Aic hanno "l'obbligo, di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse confezioni, anche ai fini dell'aggiornamento del prontuario online dei medicinali veterinari". Ma secondo Federfarma, se a questa "esortazione" ai titolari di Aic di adempiere agli obblighi imposti loro per legge, seguisse "un'efficace attività di enforcement da parte delle Autorità pubbliche preposte al controllo, darebbe la possibilità di porre le basi di una futura "ripulitura", dalla banca dati del Ministero, dei farmaci non più in commercio".
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Con chiusura farmacie cala aderenza terapia, lo dice studio Usa.
Quando la farmacia di riferimento sul territorio chiude i battenti, nei pazienti si può verificare un calo dell'aderenza fino alla sospensione della terapia. L'impatto è stato misurato da uno studio americano pubblicato su JAMA Network Open, su un campione di circa 3milioni di pazienti over 50 in terapia con statine, prescritte almeno una volta tra gennaio 2011 e dicembre 2016. Nel 3% del campione, che ha fronteggiato la chiusura della farmacia, i ricercatori hanno notato una sensibile diminuzione dell'aderenza terapeutica già nei primi 3 mesi di monitoraggio. Una riduzione simile è stata riscontrata anche negli utilizzatori di betabloccanti e anticoagulanti orali.
I dati sono stati elaborati dal team di ricerca guidato da Dima Qato della University of Illinois a Chicago, e pubblicato su Jama Network. Scopo dell'analisi è stato l'individuazione di una possibile associazione fra chiusura delle farmacie e calo nell'aderenza terapeutica. Nella premessa dello studio, i ricercatori sottolineano che la "scarsa aderenza è un fenomeno che riguarda circa il 50% dei pazienti americani in cura con farmaci con prescrizione, utilizzati per lo più dalla popolazione più anziana che incontra molti ostacoli all'aderenza alla terapia, oltre al costo dei farmaci. Una di queste barriere - scrivono ancora - è l'accessibilità alle farmacie, e le chiusure sono di fatto tra gli eventi che diminuiscono tale accessibilità".
Per valutare la variazione nell'aderenza, è stato esaminato un campione casuale pari al 5% dei monitorati tra il 2011 e il 2016, con rilevamenti su 56.000 farmacie a livello settimanale. Nel campione di farmacie esaminate rientravano quindi sia il 97,1% dei punti vendita di catene sul territorio Usa, sia il 63,9% delle farmacie indipendenti. Il sistema di dati ha inoltre permesso la raccolta di informazioni sulla natura e sul numero delle prescrizioni. I dati hanno poi fornito una stima dei punti vendita chiusi, ossia le farmacie non più operative a livello fisico (cioè non i cambi di proprietà). Delle 59.375 farmacie che hanno segnalato transazioni regolate da prescrizione nel periodo d'esame, 3622 (6,1%) hanno terminato la propria attività.
Lo studio sui pazienti è avvenuto confrontando i valori di aderenza terapeutica all'interno del gruppo "colpito" dalla chiusura delle farmacie in cura con statine (circa 93.000), con i valori del gruppo di controllo, composto da pazienti le cui farmacie di riferimento sono rimaste aperte. Il raffronto ha evidenziato come il 23,8% del gruppo di studio non ha riacquistato il farmaco su prescrizione nei 12 mesi successivi alla chiusura, contro il 12,8% del gruppo di controllo. Risultato simile anche per quanti avevano dimostrato una buona aderenza terapeutica nell'anno precedente alla chiusura: in seguito alla cessata attività della farmacia di riferimento, il gruppo ha evidenziato un calo del 15,3%, contro il 3,5% del gruppo non soggetto a chiusura.
Le analisi hanno poi messo in luce come la diminuzione dell'aderenza vari a seconda dei gruppi di utenti: tra gli utilizzatori di statine, la diminuzione è stata maggiore fra i clienti di farmacie indipendenti o fidelizzati, che acquistavano farmaci presso un unico punto vendita, o che vivevano in un quartiere con meno farmacie.
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