Ricetta elettronica veterinaria: i dubbi dei farmacisti, le risposte del Manuale.
Il numero di ricette compilate elettronicamente da parte dei veterinari vede raggiungere la cifra di 688.544 a maggio e di 531.592 a giugno (l'aggiornamento è dell'altro ieri). Ma a più di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo della ricetta elettronica veterinaria permangono ancora alcuni dubbi nell'operatività, come segnalano alcuni farmacisti. Vale la pena, allora, riprendere alcuni punti e a questo proposito a inizio mese da parte di Federfarma è stata proposta una Guida rapida.
Conservazione
Uno dei dubbi posti dai farmacisti, riguarda la conservazione: «A partire dalla data di entrata in vigore della REV» si legge nel Manuale operativo del Ministero della Salute, «l'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, come previsto dagli artt. 71, comma 2, e 79, comma 2, del D.Lgs. 193/06 eÌ assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti». Ma, spiega la Guida di Federfarma, «nel caso il veterinario trovi il sistema in crash può compilare la ricetta cartacea. Il farmacista si occuperà di compilare i vari campi obbligatori nella pagina web dedicata», tra cui anche le informazioni relative al «Veterinario, identificato tramite provincia e numero iscrizione albo o codice fiscale e l'Identificativo fiscale del proprietario» e, è l'indicazione di Federfarma, occorre «conservare la ricetta cartacea».
In ogni caso, «nel caso di promemoria cartaceo, la presenza sul promemoria del datamatrix permetterà, con apposito lettore, l'apertura immediata della maschera con la ricetta senza bisogno di digitare numero di ricetta e PIN». In generale, è tra i punti sottolineati dalla Guida, «i veterinari possono prescrivere in modalità elettronica anche i farmaci senza obbligo di ricetta, mentre eÌ obbligatoria la REV per SOP ad uso umano, anche omeopatici, prescritti in deroga».
Carenze e indisponibilità dei medicinali veterinari: gli step
Sul tema della mancanza di un medicinale veterinario era intervenuto, già ad aprile, un chiarimento del Ministero della Salute, per ripercorrere gli step che il farmacista deve compiere. Anche per quanto riguarda i farmaci veterinari permangono le due diverse fattispecie relative al farmaco ad uso umano, della carenza, quando cioè «il farmaco non sia presente sul mercato del territorio nazionale», e della indisponibilità, quando «non sia presente in un determinato momento in farmacia». I farmacisti, a fronte della richiesta di «medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese. Si sottolinea, poi, che le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari hanno l'obbligo di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la cessazione, temporanea o definitiva della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse confezioni, ai sensi dell'art. 32 del decreto, anche al fine dell'aggiornamento del prontuario online dei medicinali veterinari».
L'operatività nella sostituzione di un medicinale
In determinate situazioni, esistono, come ricordato dal Ministero, «due diverse fattispecie nell'ambito delle quali il farmacista può valutare l'opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario»: una prima riguarda la disponibilità di un farmaco più conveniente (e le casistiche comprendono il «generico», anche nel caso di prescrizione di un medicinale umano in deroga, e il «medicinale di importazione parallela»), che non richiede l'assenso del veterinario. Va detto, però, che prima di procedere con la sostituzione, ricorda la Guida di Federfarma, «occorre verificare che nel campo note non sia stato scritto "non sostituibile" o una dizione simile». Il sistema a quel punto dà la possibilità di consultare il prontuario per «scegliere il farmaco da sostituire inserendo l'Aic nel campo ad hoc sulla maschera della ricetta». Ma attenzione: «È vietato modificare il dosaggio». Questo anche in caso di assenso del veterinario, «che non sana l'illecito», in quanto «la modifica posologica è di competenza veterinaria».
L'altra tipologia, come si sa, riguarda «il caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia: se il medicinale veterinario prescritto non eÌ immediatamente disponibile, il farmacista può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione». Da un punto di vista operativo occorre quindi, si legge ancora nella Guida, «contattare il veterinario tramite telefonata o mail per richiedere l'accettazione alla sostituzione. Se non si riceve l'assenso scritto via mail o web services entro 5 giorni lavorativi non si può procedere alla sostituzione».
La farmacia «non può fornire medicinali in quantità superiori a quelle indicate nella prescrizione. Un farmaco veterinario si sostituisce con un altro veterinario e mai con un farmaco a uso umano».
Il campo note: cosa può contenere?
Importante è il campo note, nel quale, come ricorda il Manuale, «è possibile inserire un testo libero, che consente al medico veterinario libero professionista di aggiungere qualsiasi altra informazione utile al perfezionamento della prescrizione, come:
- informazioni relative al ricorso all'uso in deroga;
- informazioni relative alla prescrizione di antimicrobici a scopo di profilassi e di metafilassi;
- non sostituibilità del medicinale prescritto;
- eventuali avvertenze necessarie a garantire l'uso corretto dei medicinali, incluso - se del caso - l'uso prudente degli antimicrobici;
- motivo della modifica del capo/gruppo oggetto di trattamento e così via».
- Dettagli
- Scritto da Ordine Farmacisti MC
Ricetta elettronica veterinaria: i dubbi dei farmacisti, le risposte del Manuale.
Il numero di ricette compilate elettronicamente da parte dei veterinari vede raggiungere la cifra di 688.544 a maggio e di 531.592 a giugno (l'aggiornamento è dell'altro ieri). Ma a più di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo della ricetta elettronica veterinaria permangono ancora alcuni dubbi nell'operatività, come segnalano alcuni farmacisti. Vale la pena, allora, riprendere alcuni punti e a questo proposito a inizio mese da parte di Federfarma è stata proposta una Guida rapida.
Conservazione
Uno dei dubbi posti dai farmacisti, riguarda la conservazione: «A partire dalla data di entrata in vigore della REV» si legge nel Manuale operativo del Ministero della Salute, «l'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, come previsto dagli artt. 71, comma 2, e 79, comma 2, del D.Lgs. 193/06 eÌ assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti». Ma, spiega la Guida di Federfarma, «nel caso il veterinario trovi il sistema in crash può compilare la ricetta cartacea. Il farmacista si occuperà di compilare i vari campi obbligatori nella pagina web dedicata», tra cui anche le informazioni relative al «Veterinario, identificato tramite provincia e numero iscrizione albo o codice fiscale e l'Identificativo fiscale del proprietario» e, è l'indicazione di Federfarma, occorre «conservare la ricetta cartacea».
In ogni caso, «nel caso di promemoria cartaceo, la presenza sul promemoria del datamatrix permetterà, con apposito lettore, l'apertura immediata della maschera con la ricetta senza bisogno di digitare numero di ricetta e PIN». In generale, è tra i punti sottolineati dalla Guida, «i veterinari possono prescrivere in modalità elettronica anche i farmaci senza obbligo di ricetta, mentre eÌ obbligatoria la REV per SOP ad uso umano, anche omeopatici, prescritti in deroga».
Carenze e indisponibilità dei medicinali veterinari: gli step
Sul tema della mancanza di un medicinale veterinario era intervenuto, già ad aprile, un chiarimento del Ministero della Salute, per ripercorrere gli step che il farmacista deve compiere. Anche per quanto riguarda i farmaci veterinari permangono le due diverse fattispecie relative al farmaco ad uso umano, della carenza, quando cioè «il farmaco non sia presente sul mercato del territorio nazionale», e della indisponibilità, quando «non sia presente in un determinato momento in farmacia». I farmacisti, a fronte della richiesta di «medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese. Si sottolinea, poi, che le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari hanno l'obbligo di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la cessazione, temporanea o definitiva della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse confezioni, ai sensi dell'art. 32 del decreto, anche al fine dell'aggiornamento del prontuario online dei medicinali veterinari».
L'operatività nella sostituzione di un medicinale
In determinate situazioni, esistono, come ricordato dal Ministero, «due diverse fattispecie nell'ambito delle quali il farmacista può valutare l'opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario»: una prima riguarda la disponibilità di un farmaco più conveniente (e le casistiche comprendono il «generico», anche nel caso di prescrizione di un medicinale umano in deroga, e il «medicinale di importazione parallela»), che non richiede l'assenso del veterinario. Va detto, però, che prima di procedere con la sostituzione, ricorda la Guida di Federfarma, «occorre verificare che nel campo note non sia stato scritto "non sostituibile" o una dizione simile». Il sistema a quel punto dà la possibilità di consultare il prontuario per «scegliere il farmaco da sostituire inserendo l'Aic nel campo ad hoc sulla maschera della ricetta». Ma attenzione: «È vietato modificare il dosaggio». Questo anche in caso di assenso del veterinario, «che non sana l'illecito», in quanto «la modifica posologica è di competenza veterinaria».
L'altra tipologia, come si sa, riguarda «il caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia: se il medicinale veterinario prescritto non eÌ immediatamente disponibile, il farmacista può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione». Da un punto di vista operativo occorre quindi, si legge ancora nella Guida, «contattare il veterinario tramite telefonata o mail per richiedere l'accettazione alla sostituzione. Se non si riceve l'assenso scritto via mail o web services entro 5 giorni lavorativi non si può procedere alla sostituzione».
La farmacia «non può fornire medicinali in quantità superiori a quelle indicate nella prescrizione. Un farmaco veterinario si sostituisce con un altro veterinario e mai con un farmaco a uso umano».
Il campo note: cosa può contenere?
Importante è il campo note, nel quale, come ricorda il Manuale, «è possibile inserire un testo libero, che consente al medico veterinario libero professionista di aggiungere qualsiasi altra informazione utile al perfezionamento della prescrizione, come:
- informazioni relative al ricorso all'uso in deroga;
- informazioni relative alla prescrizione di antimicrobici a scopo di profilassi e di metafilassi;
- non sostituibilità del medicinale prescritto;
- eventuali avvertenze necessarie a garantire l'uso corretto dei medicinali, incluso - se del caso - l'uso prudente degli antimicrobici;
- motivo della modifica del capo/gruppo oggetto di trattamento e così via».
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Farmacisti non titolari a Fofi: ecco le proposte su Ccnl di farmacie, catene e parafarmacie.
Si focalizzano su contratto delle farmacie private, delle catene di farmacie e delle parafarmacie, su riforma del corso di studi, su nuovi sbocchi professionali, su Ecm e su servizi cognitivi, le proposte dei farmacisti non titolari che nei giorni scorsi hanno incontrato i vertici della Fofi. È quanto riporta la relazione sull'incontro del 25 giugno, messa a punto dal presidente Assofant Salerno Luisanna Pellecchia e di Assofant Caserta Pietro Ciccarelli, inviato al presidente Fofi Andrea Mandelli.
La prima proposta, la più articolata, riguarda il rinnovo Ccnl. Assofant chiede la "copertura per i 7 anni di vacanza contrattuale", due clausole flessibili, preavviso obbligatorio di 3 giorni e maggiorazione del 20% in busta paga", e permessi retribuiti nella misura di 32 ore per ex festività con 60 ore in più fino a 15 dipendenti e 75 per imprese più grandi. Per le catene di farmacie, "ormai una realtà" vanno riviste "in aumento tutti gli istituti contrattuali" e "poiché il contratto di Federfarma vedrà sempre più un'uniformità con quello di Assofarm, vanno uniformati anche per i livelli".
Chiedono inoltre chiarezza sulla reperibilità notturna che va retribuita con un forfait "di almeno 80 euro a fine mese, ma va chiarito che al farmacista collaboratore vadano anche i diritti di chiamata notturna, dal momento che attua il servizio personalmente".
Poiché alcune "specializzazioni danno risalto, anche commerciale, alla Farmacia" va aggiunto, oltre i normali livelli, "un livello intermedio per il Farmacista preparatore, il Farmacista Nutrizionista, il Farmacista Cosmetologo, il Farmacista esperto in Nutraceutica". Indicazioni anche su indennità sulla dotazione lavoro, Ecm a carico della farmacia o catena, scatti di anzianità rimodulati a 100 euro e nomina di un Direttore tecnico, per i titolari che hanno superato i 75 anni (anche nelle catene di farmacie). Sulla malattia la richiesta è quella dei 180 gg di astensione dal lavoro pagata, prolungata di ulteriori 180 gg senza stipendio e con la conservazione del posto di lavoro".Sulle assunzioni chiedono che siano previste in proporzione al fatturato: "un farmacista ogni 300.000 euro di fatturato penalizzando fiscalmente chi non ottempera, fatto salvo che non dimostri l'impossibilità di offrire lavoro". In vista, poi dell'apertura continuativa degli esercizi, si chiedono turni continuati di massimo 8 ore intervallati da pausa pranzo di mezz'ora".Assofant entra nel merito anche del Ccnl da applicare nelle parafarmacie: "Si chiede che il farmacista direttore possa avere il 1° livello e il Farmacista Collaboratore il 2° livello del Ccnl del Commercio, e non quello delle farmacie private" e "si chiede un adeguamento al contratto commercio".
Altro capitolo affrontato è la riforma del corso di studi delle lauree in Farmacia o in Ctf, con richiesta di modifiche ad alcuni corsi e la di "prevedere il numero chiuso a Farmacia per il crescente numero di Farmacisti che ogni anno si laureano in numero di quasi 10 volte superiore al fabbisogno stimato nell'ultimo biennio". Il sindacato ha poi avanzato le sue proposte di nuovi sbocchi professionali oltre la farmacia o la parafarmacia: nei comitati zonali art.11, "in cui basterebbe solo inserire la parola farmacista, che inspiegabilmente ancora manca", nelle cliniche, nelle case di cura e di riposo per anziani, nelle case circondariali, farmacisti di reparto, ospedalieri "notoriamente sottostimati", nutrizionista ed esperto di nutraceutica, specializzato in preparazioni galeniche, specializzato in cosmetica, inserito nell'insegnamento della chimica e dell'educazione sanitaria.
Per la formazione continua e crediti Ecm, è stato chiesto di rivedere il numero minimo di crediti Fad e il numero massimo di crediti Ecm in particolare per colleghi disoccupati o in malattia: "Si potrebbero rivedere al ribasso questi 50 crediti che sono poco fattibili anche per il poco tempo a disposizione, per i farmacisti titolari e non titolari". Assofant cita anche il tema, "non all'ordine del giorno", dell'Enpaf: "i colleghi che per non possono pagare si devono cancellare dopo 5 anni dagli Ordini professionali uscendo totalmente dal circuito lavorativo". La relazione si conclude con un appello: "Si deve dire ai giovani di non iscriversi più a Farmacia, stante il mercato del lavoro che è saturo, o di considerare anche facoltà che creano un nuovo modello di Farmacista, più esperto e soprattutto con più sbocchi professionali. E soprattutto rende l'Enpaf non più obbligatorio, ma facoltativo. I Farmacisti devono essere liberi di esercitare o meno, di essere iscritti o meno agli Ordini, senza l'intervento di alcuno che ne limiti la libertà di scelta".
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Direttore di farmacia, Ministero chiarisce su contratto, part time e responsabilità.
L'attuale quadro normativo non eÌ compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore di farmacia che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nella nota interpretativa, datata 13 giugno, in risposta a un quesito sollevato da Fofi in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria. La Fofi, come riferisce, «anche al fine di mettere gli Ordini territoriali nelle condizioni di poter fornire chiarimenti agli iscritti, aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori, affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l'orario di apertura dell'esercizio».
Ecco, allora, l'interpretazione del Ministero, che, almeno per il momento, non sembra toccare tutti i nodi aperti. A ogni modo, punto di partenza delle considerazioni ministeriali è il fatto che, per effetto della legge Concorrenza, «la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia».
Pertanto, a essere esclusa dal Dicastero è non solo «la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie», ma anche l'applicazione di «forme contrattuali che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta», come per esempio il tempo parziale a cui la Fofi ha fatto riferimento nel suo quesito.
D'altra parte, continua il Dicastero, «la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui eÌ titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità, che ne eÌ responsabile, dall'altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel l'articolo 7, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n.362, conferma l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest'ultimo al titolare individuale. D'altro canto, anche l'art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 - recante il regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico -, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia e alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell'art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell'art. 119 del TULLSS che enuncia l'inscindibilità tra il farmacista- imprenditore e il farmacista-professionista».
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