Nas, farmaci scaduti e abusivismo professionale: sanzioni e blocco attività a farmacie e parafarmacie.
Promozione illecita di farmaci sui social, abusivismo professionale, farmaci scaduti, assenza di personale qualificato in deposito farmaci e gestione irregolare di laboratorio galenico; queste le irregolarità riscontrate dai Nas in seguito a controlli effettuati in varie città di Italia che hanno portato a denunce, sanzioni e blocco attività.
Nell'ambito del contrasto alla vendita irregolare di farmaci nell'e-commerce, il Nas di Bari ha svolto un'analisi dei video pubblicati su Youtube e su Facebook da parte di un farmacista, che promuoveva diverse tipologie di farmaci senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute. Al farmacista, come riportato nella nota ufficiale, "sono state contestate due sanzioni amministrative di 40 mila euro complessivi".
Il Nas di Catania invece, ha sequestrato una parafarmacia gestita in assenza del farmacista titolare e da personale sprovvisto di titoli abilitativi, segnalando alle autorità giudiziarie il titolare e il dipendente. Il sequestro è avvenuto al termine di un'attività di monitoraggio portata avanti dai militari, sull'impiego di ricette veterinarie elettroniche negli allevamenti. Come si legge nella nota ufficiale dei Nas: "Nel corso dell'attività ispettiva alla parafarmacia sono stati trovati 50 confezioni di farmaci di provenienza irregolare pronte per la spedizione. Il titolare ed il dipendente sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, in concorso tra loro, per esercizio abusivo della professione di farmacista".
Sempre in Sicilia, il Nas di Caserta ha sequestrato 617 confezioni di farmaci scaduti ad una parafarmacia priva di autorizzazione, denunciando il titolare all'autorità giudiziaria, "un farmacista già noto alle forze dell'ordine" come si legge nella nota ufficiale. Il valore totale dei prodotti sequestrati ammontava a circa otto mila euro.
Ancora in Sicilia il Nas di Palermo ha ottenuto dall'Assessorato regionale alla Salute la sospensione dell'autorizzazione e la temporanea chiusura di un deposito all'ingrosso di farmaci, a conclusione degli accertamenti eseguiti in collaborazione con l'Arma territoriale di Agrigento.
L'attività, dal valore di due milioni e mezzo di euro, "effettuava la movimentazione dei medicinali in entrata ed in uscita dal deposito in assenza del direttore tecnico, che si trovava in ferie - riporta la nota -. Per la medesima violazione il legale responsabile della struttura è stato segnalato all'Autorità giudiziaria".
Infine, il Nas di Bologna nel corso di un'ispezione, ha contestato al responsabile di una farmacia una violazione amministrativa di circa 3.000 euro, "l'uomo aveva omesso di redigere i fogli di lavorazione relativamente alla preparazione di un farmaco galenico".
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Decreto fiscale, su lotteria degli scontrini e sanzioni ecco le novità.
Ci sono alcune misure riguardanti la lotteria degli scontrini, che sta destando la preoccupazione anche dalle farmacie, tra i contenuti del Decreto fiscale, per il quale è in corso l'iter di conversione in legge che scade a Natale. Il provvedimento, già approvato con voto di fiducia dalla Camera, è, da oggi pomeriggio, in calendario presso la Commissione Finanze del Senato, mentre i due rami del Parlamento sono coinvolti, nelle prossime due settimane, in una corsa contro il tempo, che vede anche l'approvazione della Manovra.
Lotteria degli scontrini: esercenti e farmacie partono tutti a luglio
Nel testo uscito dalla Camera, alcune delle modifiche apportate durante l'iter di conversione riguardano la lotteria degli scontrini: la prima misura prevede il rinvio al primo luglio della partenza che era stata fissata per il primo gennaio, in modo da dare più tempo agli esercenti di adeguare i registratori di cassa, che dovranno essere adattati per la eventuale lettura ottica del codice lotteria del cliente e per l'invio dei dati relativi. Si tratta di un rinvio che mette tutti alla pari, dal momento che in precedenza solo le farmacie, per esigenze legate alla privacy, erano state escluse fino a fine giugno.
Le sanzioni sostituite da segnalazioni e più rischio di controllo
Tra gli altri punti, come si legge nel Dossier depositato al Senato, «l'articolo 20 del decreto-legge fiscale in esame eÌ stato integralmente sostituito in sede referente, eliminando le sanzioni previste dal testo vigente che vengono sostituite da un sistema di segnalazioni».
In particolare, «il consumatore può segnalare nella sezione dedicata del Portale Lotteria se l'esercente al momento dell'acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione». Restano comunque le preoccupazioni all'interno della categoria già segnalate, riguardanti in modo particolare gli adempimenti relativi alla lotteria degli scontrini: «Pensiamo a quanto sarà complicato annullare uno scontrino» era stata la segnalazione di Stefano De Carli, commercialista dello studio Luce di Modena.
«In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, dovrà esserne data comunicazione anche in riferimento alla lotteria», con il dubbio che la situazione rischi di essere «penalizzante per la farmacia».
Ad ogni modo, tra le altre modifiche apportate al decreto fiscale, c'è anche lo stop alle sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos per pagamenti con carte di credito o debito, ma anche il taglio alla cosiddetta Tampon Tax, con il passaggio dell'Iva dal 22% al 5% sui prodotti compostabili, lavabili, e sulle coppette mestruali, con la promessa da parte del Governo di una rimodulazione in corso d'anno anche sugli altri prodotti per l'igiene femminile.
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Fattura elettronica: distinzione tra persone fisiche e partite Iva. Ecco le casistiche.
Per fare ulteriore chiarezza sulle circostanze in cui è obbligatorio o vietato emettere la fattura elettronica e dare risposte corrette, per esempio, a un cliente che l'abbia richiesta al momento dell'acquisto in farmacia, vale la pena recapitolare le casistiche sullo spunto della trattazione proposta Marco Righini dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma, basata sulla distinzione tra fatture emesse a persone fisiche e a soggetti passivi di Iva.
Fatture emesse su richiesta di soggetti persone fisiche
Per il 2019 e "per effetto del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020" probabilmente anche per il 2020 le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche "non devono mai essere fatturate elettronicamente via Sistema di interscambio, indipendentemente sia da chi le eroga, che dall'invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria (St) e prescindendo anche dalla detraibilità delle spese effettuate". A sua volta la fatturazione delle prestazioni sanitarie va distinta in alcune casistiche (indicate nella circolare dell'Agenzia delle entrate n.14-E del 17 giugno 2019).
a) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche i cui dati sono inviati al StS: per il 2019 esse andranno fatturate in modalità cartacea, trasmettendo i relativi dati al StS. Per il 2020 bisogna attendere indicazioni.
b) Le prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura fatturate con un unico documento, configurano a loro volta due ipotesi:
- se nella fattura la farmacia non separa l'importo relativo alla spesa sanitaria da quello della spesa non sanitaria (indicando ad esempio l'importo complessivo di € 30 indistintamente per farmaci e integratori», l'intero ammontare del documento va trasmesso al St con la tipologia "altre spese" (codice AA) e la fattura deve essere emessa in formato cartaceo;
- se invece la fattura distingue la spesa sanitaria da quella non sanitaria [€ 10 per farmaci e € 20 per integratori], entrambe le spese vanno comunicate al StS ma distintamente e l'unica fattura deve essere comunque e sempre emessa in formato cartaceo;
c) L'emissione di due fatture separate, l'una per spese sanitarie e l'altra per spese non sanitarie: in tal caso, quelle non sanitarie vanno fatturate elettronicamente ma solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente;
d) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata: il divieto di fatturazione elettronica opera, per l'anno 2019, anche in questa eventualità ma la farmacia può emettere sia fattura cartacea che elettronica e tuttavia in questo secondo caso attraverso canali diversi dallo SdI.
e) Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al StS: non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, infatti, risultano tenuti all'invio dei dati al StS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti, che del resto sono professionisti sanitari di cui le farmacie tendono sempre più ad avvalersi); anche per loro è in vigore - sempre per il 2019 e con probabile estensione al prossimo anno - l'esplicito divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, ma i detti professionisti sanitari dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo.
Fatture emesse su richiesta di soggetti passivi di Iva
Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere documentate con fatturazione elettronica via SdI. Lo ha precisato a luglio l'Agenzia delle Entrate in risposta un interpello (n. 307 del 24 luglio 2019) su un caso che riguardava le fatture emesse da una società esercente attività sanitaria nei confronti delle compagnie assicurative. In questo caso, l'Agenzia ha precisato che le fatture "in ambito sanitario devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza tuttavia l'indicazione del nome del paziente e/o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile". L'esperto richiama il dpr n. 633/1972 che "stabilisce l'obbligo di indicare nella fattura natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, non imponendo in alcun modo di riportare l'identificazione espressa e analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome ecc.)" pertanto, conclude, "le parti dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale come voluto dal Garante della privacy), in grado di violare le varie disposizioni in vigore".Farmacista33
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Farmacie, Cossolo: investimento non remunerato. O farmacia servizi o modello inglese.
La farmacia genera un ritorno del 3% dell'investimento, non garantendo la remunerazione del capitale di rischio, e per il futuro ha due alternative: o la farmacia dei servizi, o diventare come le attuali farmacie inglesi. Questo il monito lanciato da Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma nel suo intervento al dibattito nel corso della IV Giornata Nazionale delle Farmacie Comunali Italiane, svoltasi il 29 novembre a Pisa. Dibattito, riporta un comunicato di Assofarm, che si è aperto nel corso della tavola rotonda, all'inizio della quale il segretario generale di Assofarm Francesco Schito ha posto il tema delle parole-mito: «Dagli anni Novanta parliamo di pharmaceutical care, dal 2009 i servizi in farmacia sono legge, oggi si parla di presa in carico. Parole che dominano il dibattito per anni, senza che portino mai ai fatti. Da cosa dipendono queste impasse?».
Investire in farmacia: ritorno di capitale del 3%
La risposta più "netta e accalorata" è arrivata da Cossolo: «Oggi la farmacia produce un ritorno sull'investimento pari al 3%, non garantendo di fatto la remunerazione del capitale di rischio. Se i farmacisti prendessero piena coscienza del fatto che oggi non sono più dei privilegiati, forse la loro spinta al cambiamento sarebbe più decisa. Dovrebbero inoltre comprendere che il futuro ha due alternative: o realizziamo la farmacia dei servizi, oppure diventeremo ciò che oggi sono le farmacie inglesi». Per il presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone la strategia è quella di «ridurre la conflittualità e competizione interna al settore, a favore di un maggiore coordinamento. Nessun servizio può efficacemente essere erogato senza un'organizzazione centrale del sistema». Ma, per il presidente di Assogenerici Enrique Hausermann è "rischioso anteporre la farmacia dei servizi al ruolo dispensativo del farmaco fino ad oggi sempre svolto dalle farmacie secondo". La tavola rotonda è stata chiusa dall'intervento dell'onorevole Marcello Gemmato, Segretario della Commissione Affari Sociali alla Camera: «Il grande impegno profuso dalle farmacie per i servizi non dovrebbe far trascurare il fronte della distribuzione per conto. La gestione del farmaco è la nostra specificità. Questa gestione, dopo un'adeguata formazione, si può estendere praticamente a qualsiasi tipo di farmaco. Al tempo stesso quando si fanno i conti sulla distribuzione diretta non si tengono mai presenti gli ingenti costi logistici, economici e di tempo, che il paziente deve sostenere per recarsi alla farmacia ospedaliera». Nel corso della giornata sono emersi altri spunti dai relatori presenti. Dall'Ad di Credifarma Marco Alessandrini è arrivata la sollecitazione all'aggregazione che "può essere l'unica risposta al calo delle marginalità", per il commercialista Franco Falorni non va dimenticato che "la farmacia esiste nel territorio in ragione di una concessione pubblica avente lo scopo di tutelare la salute dei cittadini", per l'avvocato Bruno Riccardo Nicoloso, "il farmaco non è un prodotto, ma il contenuto di una prestazione sanitaria. Da questo punto di vista, tutti i farmaci sono farmaci etici. E bisogna ricordare che la Cassazione da tempo ha sentenziato che la farmacia è un'attività commerciale, ma il farmacista non è un commerciante". Dall'Amministratore unico delle Farmacie Comunali di Pisa, Andrea Porcaro D'Ambrosio, la proposta per tutta la federazione di "lavorare per una revisione della legge 124/2017 studiando i casi europei in cui assetti legislativi simili hanno già prodotto risultati critici".
Farmacia sociale: sostegno da mondo accademico
Il pieno appoggio alla farmacia sociale è arrivato dal mondo accademico: il prorettore dell'Università di Pisa Marco Gesi ha ricordato come «se nell'Ottocento la dimensione morale del farmacista doveva essere per così dire certificata dal sindaco e dal parroco locali, ancora oggi il farmacista ha saputo mantenere solidi rapporti con il territorio e i bisogni del cittadino. Ogni ricerca conferma l'alto livello di fiducia di cui gode presso la collettività». Per il Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna Sabina Nuti, invece, la vera domanda attorno alla quale gira tutto il dibattito odierno sulla farmacia è come essa possa sempre più produrre valore per la collettività. Secondo l'accademica pisana le farmacie possono essere la soluzione a certi costi logistici evitabili, e al tempo stesso una soluzione al problema del progressivo calo di medici e infermieri disponibili per il SSN. A chiudere la prima tornata di interventi è stato il coordinatore delle farmacie comunali toscane Alessio Poli: «non parliamo di un tema simile per puro caso a Pisa. La Toscana sta investendo convinta nello sviluppo di un rapporto virtuoso tra welfare locale e farmacie territoriali". Conferma questa posizione un messaggio inviato dall'Assessore al Diritto alla Salute toscano Stefania Saccardi per la quale "La farmacia comunale non è solo parte del patrimonio della salute ma anche di quello sociale e culturale, fondato su valori come il vicinato, la conoscenza diretta del cittadino e dei suoi problemi e il senso di appartenenza alla comunità, a partire dalla logica per cui vennero istituite, cioè quella di offrire un servizio laddove il privato non aveva interesse o convenienza ad aprire una sede. Oltre che al valore sanitario della farmacia pubblica, quindi credo profondamente nel suo valore sociale».
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