Pillole di informazione, II simposio: studiare per offrire al meglio la professione.
Studiare per "offrire" al meglio la professione e assecondare sempre di più le necessità della popolazione. Solo così la farmacia può essere il presidio insostituibile, quello che è veramente. Con questa premessa Ivan Tortorici, farmacista e promotore del simposio informativo di "Pillole di informazione" introduce la seconda edizione dell'incontro, svoltosi quest'anno ad Anagni, nato dall'esperienza social di un gruppo Facebook di titolari di farmacia che da tempo si confrontavano solo online sulle problematiche della categoria.
«Il simposio - spiega Tortorici in un video - trae spunto da un sistema americano per conoscersi, lo "speed date". Noi lo applichiamo ai farmacisti perché vogliamo che facciano sempre di più gruppo e rete, e che si rompa il muro della tastiera che a volte si crea sui social, luogo di origine di Pillole di informazione, per non fermarsi al virtuale ma diventare qualcosa di concreto sul territorio. Infatti, Pillole adesso è un'associazione senza scopo di lucro, quindi abbiamo una veste giuridica a tutti gli effetti e non più un gruppo social e basta». L'argomento principale del simposio è la socializzazione: «L'obiettivo è unire i farmacisti, anello importantissimo del sistema sociale. Le farmacie sono sempre presenti sul territorio, dalle città ai piccoli centri. Per dare sempre di più ai nostri pazienti, è importanti che i farmacisti parlino, si organizzino e studino. Studiare per "offrirci" al meglio e assecondare sempre di più le necessità della popolazione. Solo così la farmacia può essere il presidio insostituibile, quello che è veramente».
«È un momento cruciale per la nostra professione - aggiunge Raffaele La Regina, farmacista titolare della provincia di Salerno -. La farmacia sta cambiando non solo in Italia ma in tutto il mondo. È necessario un cambio di paradigma, e il farmacista è quello attore che più di ogni altro nel servizio sanitario nazionale, può fare la differenza e può fare da anello di giunzione tra le varie figure professionale coinvolte nel processo di cura. Tocca a noi capirlo, bisogna guardare per l'ultima volta al passato glorioso e ringraziarlo per quello che ci ha dato e con l'animo predisposto guardare al futuro per continuare a portare avanti la nostra professione, rinnovarci, migliorarci, e far capire al Servizio sanitario nazionale che non siamo semplici dispensatori perché la logistica può farla chiunque»
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Scontrino elettronico, obbligo per tutte le farmacie dal 1° gennaio. La guida dall'Agenzia Entrate.
Mancano due mesi alla partenza generalizzata - che riguarderà quindi tutte le farmacie, indipendentemente dal volume d'affari - dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Di recente, per facilitare il passaggio, sul portale dell'Agenzia è stata pubblicata una guida che ripercorre i passaggi e, intanto, è sono in corso le audizioni sul Decreto Fiscale - in vigore ma in fase di conversione in legge - che aveva introdotto novità in tema di e-scontrini e fatturazioni elettroniche.
Come si ricorderà, l'obbligo è stato introdotto in due fasi: al primo luglio di quest'anno ha interessato chi, nel 2018, ha avuto un volume d'affari superiore a 400mila euro, mentre, dal primo gennaio 2020, sarà valido per tutti, indipendentemente dal fatturato.
Che cosa prevede
Come spiega la Guida recentemente pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno". Al consumatore verrà consegnato non più "uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera".
Sanzioni e periodo transitorio
La "mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, la presenza di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni. In particolare, la sanzione eÌ pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. EÌ prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)".
Per i primi sei mesi di vigenza, per venire incontro a eventuali difficoltà, è stata prevista una fase transitoria. Se, a regime - una volta, cioè, decorso il periodo transitorio - l'obbligo prevede che l'invio dei dati, in caso di emergenza e mal funzionamenti, avvenga entro 12 giorni dall'effettuazione della operazione, durante i primi sei mesi c'è invece la possibilità di inviare i dati, senza incorrere in sanzioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione della operazione. Inoltre, sempre per i primi sei mesi, è possibile continuare a utilizzare il registratore di cassa "vecchio" e utilizzare sistemi di invio alternativi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio portale nell'area dedicata a Fatture e Corrispettivi.
I contributi
Per quanto riguarda "l'acquisto del registratore telematico o l'adattamento del vecchio eÌ concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d'imposta. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui eÌ stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed eÌ stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo".
Le novità del Decreto Fiscale
Come avevamo anticipato, dal Decreto Fiscale (GU 252 del 26/10/2019 ), tra le varie novità introdotte, è stata operata una modifica alla legge di riferimento con una misura che non richiede, a differenza di altre, un decreto attuativo e partirebbe dal primo luglio 2020. Va detto comunque che è in corso l'iter di conversione in legge del Decreto e, al momento, ci sono state, in Commissione Finanze della Camera, una serie di audizioni informali - diverse le critiche avanzate dai vari settori del paese, tra cui anche le Associazioni dei commercialisti.
In sostanza i "soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria" (comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Secondo la formulazione del decreto fiscale "a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti di cui al periodo precedente adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3", cioè "mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito".
Occorrerà vedere come prosegue l'iter.
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Nota 96 e vitamina D, Aifa pubblica integrazione con chiarimenti.
Facendo seguito alle segnalazioni di alcuni operatori del settore e per fornire chiarezza sull'applicazione della Nota 96, l'Aifa anticipa che è in corso di pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale prevista per il 4 novembre 2019, un'integrazione alla Determinazione n. 1533/2019 in cui verrà esplicitamente indicato che i farmaci in classe A, a base dei principi attivi colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo, nella formulazione in capsule, sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale secondo le limitazioni previste dalla Nota. Verrà inoltre chiarito che le limitazioni previste si riferiscono alla prevenzione e al trattamento della carenza di Vitamina D, prescindendo, quindi, dall'indicazione terapeutica puntuale riportata nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Con questa comunicazione l'Aifa ha reso disponibile il materiale informativo rivolto all'operatore sanitario ed al cittadino, nell'ambito delleattività che hanno portato alla istituzione della Nota 96.
L'integrazione "chiarisce espressamente la modifica della prescrivibilità a carico del SSN, tramite Nota 96, con parziale valenza di riclassificazione dei suddetti farmaci limitatamente alla popolazione adulta nella prevenzione e nel trattamento della carenza di Vitamina D, e avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale".
l'Agenzia sottolinea che "in virtù del principio della semplificazione, ha stabilito di emanare un unico provvedimento di carattere generale (Determinazione 1533/2019) senza rilevare la necessità di procedere con ulteriori provvedimenti di riclassificazione, ritenendo che non si tratterebbe di una vera e propria riclassificazione dei farmaci, in quanto le limitazioni introdotte attraverso la nota si riferiscono esclusivamente alla prevenzione e al trattamento della carenza di Vitamina D nella popolazione adulta".
L'Aifa sottolinea, inoltre, che viene "superata la criticità rilevata in merito alla mancata corrispondenza tra le indicazioni terapeutiche previste dalla Nota 96 e quelle dei farmaci coinvolti, chiarendo che le limitazioni previste si riferiscono alla prevenzione e al trattamento della carenza di Vitamina D, prescindendo, quindi, dall'indicazione terapeutica puntuale riportata nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto".
Nella documentazione allegata alla comunicazione, nella Scheda rivolta all'operatore sanitario viene riportata la "lista dei principi attivi afferenti alla classe farmacologica "Vitamina D ed analoghi" con relative indicazioni terapeutiche , classe di rimborsabilità/modalità prescrittiva ed alcune annotazioni esplicative di carattere clinico/pratico.
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Vitamina D e Nota 96, mancano indicazioni. È caos tra i farmacisti.
La Nota 96 - in vigore dal 27 ottobre e con la quale Aifa ha posto dei limiti alla prescrizione di farmaci per la "prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto" - continua a dare problemi ai farmacisti.
A oggi non risulta da parte di Aifa una risposta alla richiesta di Federfarma, che qualche giorno fa, in una lettera, aveva segnalato che "con la Determina non si è provveduto a riclassificare tutti i farmaci concedibili attualmente in commercio a base dei principi attivi indicati" e che "l'assenza di chiare indicazioni a tale riguardo sta creando grandissime difficoltà sia ai medici, che non sono posti in condizione di poter prescrivere i farmaci coinvolti, sia alle farmacie, che non hanno indicazioni in merito alla spedibilità delle medesime prescrizioni, sia soprattutto ai cittadini ai quali viene impedito l'acceso alla terapia".
Intanto, da qualche Asl arrivano alcune indicazioni per gestire, almeno nell'immediato, il problema, ma resta uno stato di incertezza.
L'impatto della Nota 96 per la farmacia
Per quanto riguarda l'impatto per i farmacisti, va considerato che «una farmacia medio piccola tratta circa 3.000 ricette l'anno relative a farmaci a base di vitamina D, quindi si tratta di un numero notevole», ha spiegato a Farmacista33 Maurizio Cini, docente del dipartimento di Farmacia e biotecnologie dell'Università di Bologna e presidente Asfi.
Aifa indica che l'istituzione della Nota 96 si colloca nell'ambito delle attività di rivalutazione dell'appropriatezza prescrittiva: «Dal mio punto di vista», ha aggiunto Cini, «la Nota è stata introdotta per evitare usi non riconosciuti scientificamente; faccio per esempio riferimento a un protocollo terapeutico, non validato, che prevede l'assunzione di alte dosi di vitamina D in soggetti con patologie autoimmuni e nell'ambito della terapia del Parkinson». Cini sottolinea poi che «i problemi all'assunzione di alte dosi sono da una parte il costo elevato, dall'altra i possibili effetti neurologici anche gravi in caso di iperdosaggio. Da qui la richiesta della Nta di procedere all'esecuzione di esami ematici che rilevino il tasso di vitamina D prima di prescrivere il farmaco».
Le criticità rilevate. Problemi anche tra i medici
In merito alle criticità riscontrate, la problematica relativa alla specifica dei farmaci sollevata da Federfarma, che indicava la mancanza di una esatta corrispondenza tra le indicazioni previste dalla Nota 96 che fa riferimento a "prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto", con le indicazioni terapeutiche dei farmaci potenzialmente coinvolti, ha un impatto importante anche secondo i medici.
Infatti - riportava ieri Doctor33 - oltre al farmaco più noto nelle sue versioni ci sono anche le associazioni, e «non necessariamente le associazioni sono contemplate dalla nota 96», spiega Giampiero Pirro responsabile comunicazione Fimmg Roma, «ma in farmacia pure le prescrizioni dei medici relative a esse sono rifiutate dal sistema, gestito da Sogei. E ciò avviene senza che sia ancora stato aggiornato dall'Aifa sulle banche dati l'elenco dei medicinali interessati dalla nota. Il medico è bloccato nella ricetta dematerializzata dal gestionale perché non allineato ed è deviato sulla ricetta "rossa" senza nota. Alcune farmacie passano le ricette "rosse", altre vogliono la Nota».
Variabilità locali
Una situazione su cui stanno arrivando anche indicazioni dalle stesse Asl. Tra quelle che si sono mosse, c'è per esempio la Ausl Imola (Uff. Farmaceutico) che ha proceduto a mandare un avviso, proprio per ovviare a «segnalati ritardi negli aggiornamenti dei gestionali sia dei medici, sia delle farmacie». Quindi ha ritenuto «necessario, anche a fronte di indicazioni regionali in merito, fornire indicazioni in parziale deroga ai tempi definiti in determina di cui sopra e al fine di evitare disagi agli assistiti». In particolare, i medici «fino al 31 ottobre, al fine di garantire, nei casi previsti, l'indicazione della Nota 96, potranno apporre a mano sul promemoria della ricetta dematerializzata tale indicazione, controfirmandola e timbrandola». Mentre per le farmacie, «eventuali prescrizioni di medicinali a base di vitamina D, prive dell'annotazione relativa alla Nota 96, saranno accettate solo se spedite entro il29 ottobre; le prescrizioni spedite dopo il 29 ottobre dovranno necessariamente essere complete dell'indicazione della Nota 96. Saranno ammesse a rimborso anche le prescrizioni dematerializzate che rechino, sul promemoria cartaceo, il riferimento alla Nota 96 corredato della controfirma e del timbro del medico - in questo caso, ovviamente, sarà necessario "declassare" la prescrizione da dematerializzata a cartacea». Resta da capire cosa fare, anche nei prossimi giorni, ma quello che è certo è lo stato di confusione e la incertezza su come gestire nella pratica le ricette e le situazioni in farmacia.
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