Carenza vitamina D, nuova nota Aifa: ecco i criteri di prescrivibilità in Ssn.
Novità per i medicinali per la prevenzione e il trattamento della carenza di Vitamina D: nell'ambito delle attività di rivalutazione dell'appropriatezza prescrittiva, è stata istituita da parte di Aifa una nuova nota, la 96, con la quale sono stati introdotti, sulla base delle evidenze scientifiche, nuovi criteri regolatori per la loro prescrivibilità a carico del Ssn, limitatamente, al momento, alla popolazione adulta.
A darne notizia, il sito dell'Agenzia, che rende noto come sia in atto, da parte della Commissione Tecnico-Scientifica, "un analogo processo di rivalutazione degli stessi farmaci anche nella popolazione pediatrica", per i quali, tuttavia, fino a quando il processo non sarà eventualmente ultimato, "restano al momento invariate le condizioni di rimborsabilità a carico del SSN". Il provvedimento, a ogni modo, è contenuto nella determinazione n. 1533/2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 252 del 26 ottobre 2019) e riguarda colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, calcifediolo. D'altra parte, secondo quanto si apprende nell'Allegato, «l'apporto supplementare di vitamina D eÌ uno dei temi più dibattuti in campo medico, fonte di controversie e di convinzioni tra loro anche fortemente antitetiche».
I contenuti della nota
Secondo quanto si legge nella determinazione, "la prescrizione a carico del SSN dei farmaci con indicazione "prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D" nell'adulto (>18 anni) eÌ limitata prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D" in determinati scenari clinici, che vengono individuati "indipendentemente" o "previa determinazione della 25(OH) D" - per quest'ultimo caso è messa a disposizione una flow chart.
Gli scenari clinici appartenenti alla prima casistica (con individuazione "indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D") sono:
- persone istituzionalizzate;
- donne in gravidanza o in allattamento;
- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia remineralizzante (vedi nota 79).
Gli scenari "previa determinazione della 25(OH) D" sono:
- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate);
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D;
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante per le quali la correzione dell'ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all'inizio della terapia (le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D);
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D;
- malattie che possono causare malassorbimento nell'adulto.
A ogni modo, si legge ancora, per guidare la determinazione dei livelli di 25OH vitamina D - che comunque non deve essere intesa come procedura di screening e non eÌ indicata obbligatoriamente in tutte le possibili categorie di rischio - e la conseguente prescrizione terapeutica eÌ possibile fare riferimento alla Guida riportata nella Nota, che contiene una flowchart che esemplifica le casistiche. Nella determinazione, poi, è riportata una disanima del contesto, delle evidenze disponibili, delle avvertenze. Viene infine richiamata "l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse che si verificano dopo la somministrazione dei medicinali".
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Parafarmacie, Unaftisp a Speranza: bene l'impegno ora si intervenga con decreto legge.
C'è fiducia verso l'impegno sulle problematiche delle parafarmacie dichiarato dal ministro della Salute Speranza durante la presentazione delle sue linee programmatiche della scorsa settimana di fronte alle Commissioni riunite Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato.
A esprimerla con soddisfazione è Daniele Viti presidente Unaftisp, che legge nelle sue parole "una sincera presa d'atto che il tema delle parafarmacie legata alla professione è direttamente riconducibile al Ministero che presiede". Per Viti, infatti, ciò "l'ambito delle parafarmacie intese come attività di libero mercato, riguardante la liberalizzazione, è di chiara competenza del Mise". Da parte di Unaftisp arriva, con il supporto di Fofi e Federfarma, la richiesta alla politica e al Ministro "di intervenire con un provvedimento d'urgenza (Decreto-legge) poiché parliamo di una emergenza sindacale grave, oramai non più sostenibile e acclarata".
Come ricorda lo stesso Viti: "Credo fortemente che in questo decreto debbano essere comprese figure professionali nuove, come, ad esempio e in modo non esaustivo, il farmacista di corsia che può rappresentare una valida alternativa a chi non si sente più di investire ad una nuova attività. Proposta questa avanzata a suo tempo dall'attuale viceministro Sileri nella presentazione del suo ddl. Oggi a Federfarma, dopo la farmacia dei servizi e la concreta disponibilità del Ministro per quanto riguarda remunerazione e rinnovo della convenzione, chiediamo che ci affianchi alla soluzione definitiva del tema riguardante i farmacisti titolari di sola parafarmacia poiché a questo punto non si può ulteriormente derogare e dare una svolta definitiva una volta per sempre, per chi, come noi, ha investito sulla professione. Siamo convinti che la nostra professionalità non può misurarsi con la liberalizzazione della fascia C (già bocciata dalla Consulta, di cui tra l'altro fu firmatario anche l'attuale presidente della Repubblica Mattarella, all'epoca componente della Corte Costituzionale) poiché questa riguarderebbe pur sempre un esercizio di vicinato e non un presidio sanitario e questo per noi è il punto dirimente. Ma se qualora il Ministro competente (che a nostro avviso dovrebbe essere quello del Mise) e la politica decidessero in questa direzione non saremo noi ad opporci pur consapevoli delle conseguenze che potrebbe avere, e prenderemo nel contempo consapevolezza che questa emergenza sindacale non poteva e non potrà essere risolta, per semplice mancanza di volontà".
Viti chiude la nota ricordando che alla politica "che 1.000 stabilizzazioni di farmacisti titolari di sola parafarmacia porterebbero 2.000 nuovi posti di lavoro, per un totale di 3000 occupati, tra l'altro a costo zero per le casse dello Stato. Il tempo è scaduto, è necessario agire ora, dimostrando la volontà di far fede agli impegni, ed è necessario farlo ora. Non credo ci saranno in futuro altre possibilità".
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Lista sostanze doping, aggiornamento esclude il cannabidiolo (Cbd).
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova lista delle sostanze attive il cui impiego è considerato doping, e tra le novità introdotte dal Decreto 11 giugno 2019 ci sono l'esclusione del Cannabidiolo (Cbd) dalla classe dei cannabinoidi (S8) e l'introduzione di diverse sostanze nella classe S2 (Ormoni peptidici, fattori di crescita) e nella S4 (Modulatori ormonali e metabolici). Lo comunica una circolare della Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) che segnala la pubblicazione degli aggiornamenti in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2019, in vigore dal 20 settembre. La circolare ricorda che la lista "recepisce l'elenco elaborato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019", ed è così composta:
- Sezione 1: classi vietate;
- Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Le novità in gazzetta
Le novità riguardando la classe S8, dei cannabinoidi, da cui "è stato esplicitamente escluso il Cannabidiolo CBD", la classe S2 in cui sono stati inseriti follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548); e la classe S4 in cui sono stati inseriti androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione); 2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfaandrost-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one); antagonisti funzionali dell'activina come i recettori IIB dell'activina defettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell'activina di tipo IIB (ad es. bimagrumab); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); anticorpi neutralizzanti l'activina A; SR9009 (vedi attivatori della proteinchinasi AMP-attivata); proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).
Gli obblighi di legge del farmacista
La Fofi coglie l'occasione per ricordare ai farmacisti gli obblighi di legge (DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019) sulle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping: i dati riferiti all'anno precedente, vanno trasmessi, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e alle quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi), utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.
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Ecm, sconto crediti per le nuove professioni sanitarie. La situazione dei farmacisti.
In tema di obblighi Ecm, per le nuove professioni sanitarie (Legge Lorenzin, n. 3 dell'11 gennaio 2018), dalla commissione nazionale Ecm è stata deliberata, in una riunione di fine luglio, la possibilità di portare in riduzione sul prossimo triennio 2020-2022 i cinquanta crediti acquisiti entro fine anno.
Ne ha dato notizia una comunicazione riportata sul sito dedicato della Commissione, mentre per i farmacisti continua il conto alla rovescia, con 69 giorni di tempo per completare gli obblighi formativi entro la fine del triennio 2017-2019.
Per quanto riguarda le nuove professioni sanitarie, di cui alla Legge Lorenzin, secondo quanto riporta la delibera uscita dalla riunione della Commissione Ecm del 25 luglio, è stato stabilito che per i professionisti per cui non sussisteva un obbligo di formazione continua mediante l'acquisizione di crediti Ecm precedente alla legge Lorenzin «per il triennio 2020-2022, potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi Ecm che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019».
Un provvedimento preso alla luce del fatto che è stato «ritenuto opportuno riconoscere un incentivo volto a evitare che le incertezze derivanti dal periodo transitorio attuativo della legge Lorenzin possano ingenerare il procrastinarsi dell'iscrizione all'albo professionale».
Farmacisti: più attenzione a formazione
Per i farmacisti, mancano 69 giorni alla fine del triennio. «La percezione» fa il punto Giovanni Zorgno, presidente dell'Ordine di Savona e membro della Commissione nazionale formazione continua, in qualità di rappresentante della Fofi, «è che dopo il caso, prima dell'estate, dell'odontoiatra di Aosta sanzionato si sia diffusa una maggiore attenzione e ci sia stata una maggiore spinta a ottemperare gli obblighi Ecm. Ancora, però, non è possibile avere un quadro preciso, né del triennio scorso ('14-16) né di quello in chiusura ('17-19). Questo in relazione, in particolare, alla possibilità di spostamento dei crediti dal triennio in corso a quello precedente e al tempo eventualmente previsto per il caricamento dei crediti sulla piattaforma Cogeaps. Ci aspettiamo che la situazione sarà più chiara più avanti. Il nostro augurio al momento è che venga prorogata la possibilità di spostare i crediti da un triennio all'altro anche dopo il 31 dicembre». A ogni modo, «forse anche alla luce del cambio al Ministero, siamo in attesa di una nuova riunione della Commissione Ecm, che dovrà, tra l'altro, anche deliberare regole e indicazioni per il prossimo triennio».
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